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Accesso civico

art. 5 c. 1 e 2 D.Lgs. 33/2013

L’accesso civico, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, si declina in due tipologie:

  • l’accesso civico relativo a documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte della pubblica amministrazione, esercitato ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013: è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l’Amministrazione ne abbia omesso la pubblicazione o abbia effettuato una pubblicazione parziale sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso può essere presentata, mediante  il modulo per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 1. (pdf, 12.0 KB)

L’obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni e dati è in capo ai Responsabili di struttura apicali, ciascuno per propria competenza.

  • l’accesso civico relativo a documenti, informazioni o dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte della pubblica amministrazione, esercitato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013: è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. La richiesta di accesso può essere presentata, mediante il modulo per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 2. (pdf, 5.6 KB)

 

La richiesta di accesso può essere presentata, alternativamente:

-          all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

-          all’ufficio relazioni con il pubblico (URP);

-         al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Segretario Generale, Dott.ssa Beatrice Bonaccurso, qualora l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (email segreteria.generale@comune.calderaradireno.bo.it).

Ove siano individuati contro interessati all’accoglimento della richiesta di accesso, la stessa sarà ai medesimi notificata ai fini della eventuale loro opposizione.

L’istanza è evasa entro 30 giorni dalla prestazione.

In caso di diniego totale o parziale o mancata risposta nel termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni ovvero, sentito se del caso il Garante per la protezione dei dati personali, che si deve pronunciare entro 10 giorni dalla richiesta.

Contro i provvedimenti o i comportamenti di cui sopra, il richiedente potrà ricorrere al TAR Emilia Romagna e altresì al difensore regionale.

Si informa che i dati del richiedente saranno trattati esclusivamente per la finlità collegate allo svolgimento del presente procedimento.

Il Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile di struttura apicale è il Segretario Generale, Dott.ssa Beatrice Bonaccurso (email: segreteria.generale@comune.calderaradireno.bo.it - ricevimento su appuntamento 051/6461276)

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pubblicato il 2013/10/28 10:40:00 GMT+1 ultima modifica 2019-06-26T12:46:54+01:00

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