Sezioni

Potere sostitutivo in caso di inadempimento e relativo indennizzo

Normativa

  • L. 241/1990, art.2 c. 9-bis ed art. 2-bis c. 1-bis
  • D.L. 69/2013, art. 28
  • Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del 9 gennaio 2014

Potere sostitutivo

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello dovuto ad eventuale sospensione per l'acquisizione di certificazioni od informazioni, il privato può rivolgersi al responsabile con potere sostitutivo, il quale, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, deve concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Diritto all'indennizzo (solo per procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa)

In caso di inosservanza del termine di conclusione di ciascun procedimento iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunciarsi da parte della P.A., l’Ente procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo, corrisponde all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento sostitutivo, fino ad un massimo di 2.000,00 euro. In fase di prima applicazione, per i primi diciotto mesi dall’entrata in vigore della norma (dal 21/08/2013 al 21/02/2015), le disposizioni relative all'indennizzo si applicano esclusivamente ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore.

Modalità e termini per il conseguimento

Per l'attivazione del potere sostitutivo, previsto dall’art. 2, comma 9-bis della L. 241/1990, occorre produrre apposita istanza (per cui è disponibile apposito modello) all’amministrazione procedente, decorso inutilmente il termine originario. Al fine dell'ottenimento dell’indennizzo, nei casi previsti (si veda sotto) l’interessato è tenuto ad attivare il potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; la medesima amministrazione trasmetterà tempestivamente la richiesta al titolare del potere sostitutivo stessa, oppure, nel caso del ritardo sia responsabile altra amministrazione, al titolare del potere sostitutivo di quest’ultima.

In via sperimentale, per i primi diciotto mesi dall’entrata in vigore della norma (dal 21/08/2013 al 21/04/2015), le disposizioni relative all'indennizzo si applicano esclusivamente ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore.

Soggetto titolare del potere sostitutivo e relativi termini per la conclusione del procedimento

Il soggetto titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale, dott.ssa Beatrice Bonaccurso, individuata con deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 28/08/2012. Il termine per la conclusione del procedimento è pari alla metà di quello originariamente previsto per il procedimento in questione.

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pubblicato il 2014/03/12 12:30:00 GMT+1 ultima modifica 2015-01-12T12:20:00+01:00

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