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Disposizione Anticipata di Trattamento - DAT

Indicazioni per depositare una DAT presso il comune di residenza

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge n. 219/2017 che prevede la possibilità per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché dare il proprio consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Possono dichiarare le proprie volontà tutti i cittadini maggiorenni e capaci di intendere e volere. Per i cittadini beneficiari dell'amministrazione di sostegno, l'amministratore può accompagnare e assistere il beneficiario, ma non può, in nessun caso, sostituirsi a lui.
La DAT può essere espressa innanzi ad un notaio oppure alle strutture sanitarie competenti; per i cittadini residenti all’estero è altresì possibile presentarla all’Ufficio Consolare italiano.
Può essere anche consegnata all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, nella forma della scrittura privata (non occorre l'autentica della firma).
Dal 1 febbraio 2020, il disponente, recandosi di persona e previo appuntamento presso l’Ufficio dello Stato Civile, può dare il proprio consenso alla trasmissione della DAT in modo anonimo alla Banca Dati Nazionale, per consentirne un migliore accesso e aggiornamento. L'originale cartaceo sarà comunque conservato presso il comune di residenza.
Qualora sia negato detto consenso, verrà comunicato al Ministero solamente il luogo in cui è possibile reperire tale Disposizione.

La DAT deve essere interamente compilata dal disponente; il Comune non predispone moduli per facilitare la compilazione e l'Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla stesura della DAT né fornisce informazioni sul contenuto della stessa.
Per ricevere un aiuto nella compilazione della Disposizione Anticipata di Trattamento è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia o ad altre associazioni presenti sul territorio.

Le DAT sono rinnovabili, revocabili o modificabili in qualsiasi momento. Sono esenti da obblighi di registrazione, imposte di bollo o altri tributi, diritti, tasse.

Il cittadino che vuole registrare la propria Disposizione Anticipata di Trattamento (disponente) dovrà presentarsi personalmente in Comune, previo appuntamento presso l'Ufficio dello Stato Civile.
La DAT deve essere completa di:
- Copia di documento di identità del disponente;
- Codice Fiscale del disponente;
- Eventuale consenso all’invio di copia delle proprie DAT alla Banca Dati Nazionale;
- Eventuale consenso a ricevere notizia dell’avvenuto ricevimento delle DAT e/o di variazioni, revoche, ecc.;
- Consenso al trattamento dei dati;
- E-mail del disponente (consigliata);

E' possibile indicare un soggetto, denominato fiduciario, maggiorenne e dotato di capacità di intendere e volere, che ha l'importante compito di tutelare e far rispettare la volontà del disponente e di rappresentarlo nei rapporti con i medici e con le strutture sanitarie. Il fiduciario può accettare la nomina tramite sottoscrizione della DAT, di cui riceve copia, oppure tramite atto successivo.
Per la nomina del fiduciario è necessario presentare:
- Documento di riconoscimento del fiduciario;
- Codice fiscale del fiduciario;
- Indirizzo del fiduciario (Comune, via, numero civico, CAP);
- E-mail del fiduciario (non obbligatoria);
- Consenso al trattamento dati e sottoscrizione alla nomina di fiduciario.
Il fiduciario, qualora il beneficiario non fosse capace di autodeterminarsi, può avere accesso alla DAT, oltre al medico che lo ha in cura.
Se viene indicato più di un fiduciario, solo il primo verrà inserito in Banca Dati. Gli altri potranno essere rilevati dal medico che eventualmente accede alla DAT.

Le DAT depositate prima del 1 febbraio 2020 saranno trasmesse alla Banca Dati Nazionale, in modo anonimo ed in via telematica, entro il 31 luglio 2020. Sarà possibile, su richiesta dello stesso disponente, richiederne la cancellazione, con le modalità previste dall’informativa resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del GDPR 2026/679 (General Data Protection Regulation) per il trattamento dei dati raccolti nella Banca Dati nazionale per le DAT e pubblicata sul portale del Ministero della Salute.

Normativa di riferimento:
- L. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento";
- Circolare del Ministero dell'Interno 1/2018 "L. 22 dicembre 2017 , n. 219, recante Norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipate di trattamento – prime indicazioni operative"
- Regolamento Europeo 679 del 27 aprile 2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati"
- Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168 "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)"
- Disciplinare tecnico allegato al DM 10 dicembre 2019
- Istruzioni operative per la trasmissione via PEC alla Banca Dati Nazionale delle DAT raccolte dagli Uffici dello Stato Civile dei Comuni
- Circolare Ministero Interno n. 2/2020 del 31 gennaio 2020 “Indicazioni tecnico-operative”

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pubblicato il 2013/12/17 13:30:00 GMT+2 ultima modifica 2020-04-21T14:13:33+02:00

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