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Nidi d'infanzia-Definizione delle rette

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della retta di frequenza.

Le rette di frequenza del nido d'infanzia a tempo pieno e part-time sono deliberate annualmente dalla Giunta comunale.

La retta si compone di una quota fissa pari al 50% della retta di riferimento di ciascun utente e di una quota che varia in relazione alle presenze al servizio.

E' prevista una riduzione in base all'ISEE e una riduzione del 20% sulla retta mensile nel caso in cui il bambino abbia uno o più fratelli frequentanti il nido.

La retta mensile del servizio di nido è calcolata sul numero di giorni effettivi mensili di servizio e, al netto delle riduzioni applicabili, non può essere inferiore alla retta minima.

 

Richiesta di riduzione delle rette e/o pluriutenza:

Dal 1 giugno al 31 luglio di ogni anno i genitori interessati alla riduzione della retta e/o i genitori con più figli iscritti allo stesso servizio possono richiedere la riduzione della retta di frequenza sul portale Sosia@Home.

Ai fini della determinazione della retta, i genitori che intendono richiedere una tariffa agevolata devono essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità ed autorizzare l’ente ad acquisire il dato dal sito dell’INPS.
Alle famiglie non richiedenti la tariffa agevolata, ovvero in caso di mancata presenza dell’attestazione ISEE in corso di validità, verrà imputata la tariffa massima.

Per la compilazione dell’attestazione ISEE (come da verifica anagrafica di famiglia) gli interessati potranno rivolgersi ai Caf (Centri di assistenza fiscale), che gratuitamente forniranno questo servizio.


Ambientamenti:
Per l’ambientamento del primo anno viene considerata una scontistica sulla quota fissa riparametrata alle effettive settimane frequentate.
Qualora l'ambientamento del bambino avvenga nella seconda settimana del mese è prevista una riduzione del 25% della quota fissa; se nella terza settimana il 50% di riduzione della quota fissa; se nella quarta settimana 75% di riduzione della quota fissa.


Richieste di revisione della retta:
Si precisa che eventuali contestazioni della retta attribuita dall’Amministrazione comunale con richiesta debitamente motivata di revisione, dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla data di emissione della prima retta dell'anno scolastico.

 

Rinunce e dimissione dal servizi:
La famiglia può sempre rinunciare al servizio richiesto, con dichiarazione espressa per iscritto e inviata alla posta certificata del Comune. Sussiste comunque l’obbligo di corresponsione della retta relativa al mese usufruito anche se parzialmente.
Le rinunce al servizio presentate alla posta certificata dell'Amministrazione Comunale verranno automaticamente accolte e non verrà pertanto effettuato l'addebito della quota fissa mensile a partire dal mese successivo a quello in cui si è effettuata la rinuncia.
Potranno essere dimessi d’ufficio i bambini per i quali non risultano regolari i pagamenti delle quote. Non saranno ammessi al nuovo anno educativo del nido i bambini già frequentanti che non siano in regola con i pagamenti precedenti.


Pagamento delle rette e morosità:
La retta mensile può essere pagata secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione nel rispetto della normativa. La data di scadenza è indicativamente entro 20 giorni dalla data di emissione. Il mancato pagamento entro la scadenza costituisce morosità. Il Servizio competente provvede a verificare l’esistenza di eventuali crediti non riscossi. In tal caso l’ufficio scuola provvede all’invio di un sollecito bonario che potrà avvenire via mail, SMS o lettera ordinaria e che indicherà una nuova scadenza entro la quale pagare la morosità. Trascorsa questa data senza ricevere il pagamento, il Servizio invierà una comunicazione di avvio di procedimento della riscossione coattiva raccomandata A.R. o A.M. (a mano), contenente termine perentorio entro cui provvedere al pagamento. Decorsi infruttuosamente il termine, il debitore è tenuto a pagare, oltre alle rette e interessi legali, anche le spese del procedimento di riscossione coattiva con le modalità stabilite dal competente servizio finanziario del Comune.
In ogni momento della fase di riscossione coattiva, sarà facoltà del Coordinatore del Settore competente disporre un provvedimento di sospensione del servizio.

 

Controlli:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla effettiva composizione del nucleo familiare attraverso la locale Polizia Municipale.
L’Amministrazione procederà alla verifica delle attestazioni Isee presentate secondo quanto previsto dal “Regolamento sui criteri applicativi dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e dalle normative e regolamenti vigenti. A tal fine i soggetti dichiaranti sono tenuti a produrre la documentazione relativa a quanto attestato su richiesta dell’Amministrazione comunale.
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non presenti la documentazione richiesta nell’ambito dei controlli effettuati sulle attestazioni Isee, le riduzioni eventualmente accordate saranno revocate e sarà effettuato il recupero delle somme dovute. Nel caso di dichiarazioni non veritiere l’Amministrazione comunale è tenuta a segnalare il fatto all’Autorità giudiziaria per l’applicazione di quanto previsto dal codice penale in materia.
Si ricorda che “ai sensi del codice civile art. 2948, comma 4, il diritto dell’Amministrazione alla riscossione delle tariffe si prescrive in 5 anni”. Si consiglia alle famiglie di conservare gli avvenuti pagamenti per tale periodo.

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pubblicato il 2013/12/09 15:30:00 GMT+1 ultima modifica 2022-05-30T09:13:10+01:00

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