Autocertificazioni e Dichiarazioni sostitutive di notorietà
Dove rivolgersi:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
Informazioni generali:
L'autocertificazione consiste nella facoltà di presentare, in sostituzione delle certificazioni richieste, relative a stati e requisiti personali, apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato.
La legge attribuisce a tale dichiarazione lo stesso valore del certificato che sostituisce.
L'autocertificazione può sostituire i certificati e i documenti richiesti dalle Amministrazioni Pubbliche e dai Gestori di Pubblici Servizi (che sono tenuti ad accettarla) o dai, privati che vi consentano.
Ha la stessa validità temporale dei documenti che sostituisce.
Limiti:
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o di brevetti non possono essere sostituiti da altro documento.
Possono autocertificare tutti i cittadini maggiorenni italiani o appartenenti all'Unione Europea, oppure non appartenenti all'Unione, purchè regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Importante:
- in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dagli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e la decadenza del beneficio ottenuto;
- la mancata accettazione da parte dell'ente destinatario dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
- il trattamento dei dati personali contenuti nell'autocertificazione (D.Lgs. 196/2003) verranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA.
Modulistica:
Dichiarazione
definitivamente sostitutiva di certificazione (Art.
46 D.P.R. n. 445/2000)
Dichiarazione
definitivamente sostitutiva di certificazione della
residenza e dello stato di famiglia (Art. 46 D.P.R.
445/2000)
Dichiarazione
definitivamente sostitutiva di certificazione resa
dal genitore (Art. 5 e 46 D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione
definitivamente sostitutiva di certificazione resa
dal tutore (Art. 5 e 46 D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione
definitivamente sostitutiva di certificazione resa
nell'interesse di persona impedita (Art. 4, 2° comma
e 46 D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione
definitivamente sostitutiva di certificazione resa
da chi non sa o non può firmare (Art. 4 comma 1
e art. 46 D.P.R. 445/2000)
Dichiarazioni sostitutive di notorietà
Dove rivolgersi:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
Informazioni generali:
La dichiarazione sostitutiva consiste in una dichiarazione riguardante fatti, stati e qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato anche se relative ad atri soggetti ed è fatta nel proprio interesse.
Può riguardare inoltre la conoscenza della conformità della copia di un documento all'originale.
La dichiarazione NON PUÓ contenere espressioni di volontà (ad es. dichiaro di acquistare o di vendere...); in questo caso è necessario rivolgersi ad un notaio.
Puó essere presentata alla Pubblica Amministrazione o a Gestori o Esercenti di pubblici servizi (es. Enel, Hera, ATC - ecc.) sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione o inviata via fax allegando copia di un documento d'identità in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere utilizzate anche nei rapporti tra privati quando essi vi consentano: in questi casi la firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale
Importante:
- in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dagli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e la decadenza del beneficio ottenuto;
- i dati personali contenuti nella dichiarazione, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione stessa viene resa (D.Lgs. 196/2003);
- i cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti
di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
Non esistono limitazioni per i cittadini dell'
Unione Europea.
Modulistica:
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 del DPR 445/2000)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
resa dal genitore (art. 5 e 47 D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal tutore
(art. 5 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà resa da chi non
sa o non può firmare (art. 4, 1° comma e art. 47
del D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà resa nell'interesse
di persona impedita (art. 4, 2° comma e art. 47
del D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione
di conformità all'originale della copia di atti
o documenti (art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà in rapporti tra
privati (art. 2, 21, 2° comma e art. 46 del D.P.R.
445/2000)
Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà in rapporto tra
privati (modello specifico da utilizzare in caso
di successione)
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