La carta d'identità ha una validità decennale (art. 31 D.L. 112 del 25/06/2008). Alla scadenza quinquennale (qualora il documento d'identità sia stato rilasciato il 26 giugno 2003 o in data successiva) lo sportello anagrafico apporrà un'apostilla per convalidare il documento per altri cinque anni. Il rinnovo della carta d'identità può essere richiesto a partire dal sesto mese antecedente la sua scadenza. Durante il periodo di validità non è necessario il rinnovo a seguito di variazioni di residenza, professione o stato civile.
Documenti occorrenti:
Rilascio o rinnovo richiedente maggiorenne: documento di riconoscimento, oppure due testimoni muniti di documento valido; nr. 3 fototessera uguali e recenti senza copricapo (ad eccezione del caso in cui la copertura sia attribuita a motivi religiosi); eventuale carta d'identità scaduta; nel caso di richiesta di duplicato, denuncia di furto o smarrimento; i cittadini stranieri devono inoltre presentare il permesso di soggiorno (in originale) in corso di validità o ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza unitamente ad una copia del titolo di soggiorno scaduto; i cittadini della U.E. devono esibire l'originale dell'attestazione di soggiorno.
Cittadini minorenni
La validità temporale della carta d’identità è diversa a seconda dell’età del minore:
- per i minori di età inferiore a 3 anni la carta d’identità ha una validità di 3 anni - per i minori da 3 a 18 anni la carta d’identità ha una validità di 5 anni. nr. 3 fototessera uguali e recenti senza copricapo (ad eccezione del caso in cui la copertura sia attribuita a motivi religiosi); nel caso di richiesta di duplicato, denuncia di furto o di smarrimento; firma contestuale di entrambi i genitori o degli esercenti la potestà parentale, qualora si intenda ottenere la validità per l'espatrio. i minori stranieri devono essere in possesso del permesso di soggiorno (in originale) in corso di validità o ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di primo rilascio o di rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza unitamente ad una copia del titolo di soggiorno scaduto; i minori della U.E. devono esibire l'originale dell'attestazione di soggiorno.
Per i cittadini stranieri residenti la carta d`identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l`espatrio.
In caso di impossibilità di un genitore di recarsi presso lo sportello è sufficiente produrre la richiesta in carta semplice corredata dalla fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.