ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (D.P.R. 380/01, art. 6) (ENTRATA IN VIGORE, LEGGE 22/05/10, N. 73)
Dal 26 maggio 2010 è in vigore la Legge 73/2010 in cui, l'art. 5, va a modificare ed integrare il testo originario dell'art. 6 del DPR 380/01 (Testo Unico per l'Edilizia).
In particolare una serie di attività, definite dal nuovo testo normativo, vengono definite di edilizia libera e quindi NON assoggettate ad alcun titolo abilitativo (DIA o Permesso di Costruire).
Si possono distinguere tre tipologie di opere soggette a diversa disciplina, sempre nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, codice dei beni culturali e paesaggio).
In considerazione delle citate misure di semplificazione normativa, si ritiene quindi di fornire prime indicazioni procedurali.
L'Amministrazione Comunale si riserva quindi di meglio specificare a favore di cittadini e professionisti le presenti indicazioni, che devono essere considerate un primo orientamento.
1) INTERVENTI EDILIZI LIBERALIZZATI - quindi NON soggetti né a titolo abilitativo né a comunicazione.
Sono quelli tassativamente elencati all'articolo 6 comma 1 del DPR 380/2001 come modificato e cioè:
a)
gli interventi di manutenzione ordinaria;
b)
gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c)
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d)
i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e)
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
2) INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DA PARTE DELL'INTERESSATO La comunicazione deve essere corredata delle autorizzazioni/pareri eventualmente obbligatori ai sensi delle normative di settore e sopra richiamati.
sono quelli tassativamente elencati all'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), e) del DPR 380/2001 come modificato e cioè:
b)
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c)
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d)
i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e)
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
PROCEDURA:
Trattandosi di semplice comunicazione senza l’ausilio di professionista, per le tipologie di intervento sopra elencate, nel caso in cui l’interessato avesse la necessità di chiarimenti e/o verifiche di tipo urbanistico ed edilizio, potrà rivolgersi ad un tecnico libero professionista per chiedere consulenza. Si consiglia, inoltre, di acquisire il visto di completezza della documentazione da parte dell’Ufficio Tecnico, prima della presentazione, con libero accesso agli uffici nelle giornate e negli orari di ricevimento al pubblico.
Si precisa che, trattandosi di inizio lavori immediato, non saranno accettate comunicazioni prive dei documenti / pareri / autorizzazioni obbligatori per legge.
A titolo di esemplificazione:
parere igienico sanitario,
parere conformità antincendio,
relazione tecnica ai sensi della L.10/91,
progetto impianti tecnologici,
piano di smaltimento cemento-amianto (copia della presentazione all'Azienda U.S.L. competente),
autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio Pianificazione - Sostenibilità Ambientale e S.I.T.,
parere del Presidio di Polizia Municipale sull’apertura/modifica di passi carrai e sulla sicurezza della circolazione stradale,
parere del Servizio Manutenzioni-Viabilità-Verde sul tombamento dei fossi comunali e deroghe al Regolamento del Verde,
nulla osta del Consorzio della Bonifica Burana per tombamenti di fossi consortili,
parere/nulla osta del Servizio LL.PP.-Patrimonio su riduzione delle distanze da proprietà comunali;
parere/nulla osta della Provincia di Bologna (ad es. per apertura/modifica passi carrai con accesso da viabilità provinciale),
altro.
3) INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DA PARTE DELL’INTERESSATO, CORREDATA DA UNA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA A FIRMA DI PROFESSIONISTA ABILITATO La comunicazione deve essere corredata delle autorizzazioni/pareri eventualmente obbligatori ai sensi delle normative di settore e sopra richiamati.
A questa comunicazione vanno allegati gli opportuni elaborati progettuali previsti dal comma 4 del citato articolo.
Sono interventi di manutenzione straordinaria come puntualmente definita all’art. 6, comma 2, lettera a) del DPR 380/2001, come modificato e cioè:
a)
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) – del DPR 380/01 -, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
Gli interventi considerati di “manutenzione straordinaria”, sono quelli di cui agli elenchi previsti all’art. 4 del vigente Regolamento Edilizio e all’art. 20 del Regolamento Urbanistico ed edilizio.
PROCEDURA:
Trattandosi di comunicazione alla quale devono essere allegati relazione asseverata ed elaborati grafici progettuali entrambi a firma di un tecnico abilitato alla professione, è fatto obbligo di acquisire il visto di completezza della documentazione da parte del Servizio Edilizia Privata - SUE, prima della presentazione, mediante accesso agli uffici nelle giornate e negli orari di ricevimento al pubblico, previo appuntamento da fissare direttamente al centralino U.T. (tel. 051/6461161).
Si precisa che, trattandosi di inizio lavori immediato, non saranno accettate comunicazioni prive dei documenti / pareri / autorizzazioni obbligatori per legge.
A titolo di esemplificazione:
parere igienico sanitario,
parere conformità antincendio,
relazione tecnica ai sensi della L.10/91,
progetto impianti tecnologici,
piano di smaltimento cemento-amianto (copia della presentazione all'Azienda U.S.L. competente),
autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio Pianificazione - Sostenibilità Ambientale e S.I.T.,
parere del Presidio di Polizia Municipale sull’apertura/modifica di passi carrai e sulla sicurezza della circolazione stradale,
parere del Servizio Manutenzioni-Viabilità-Verde sul tombamento dei fossi comunali e deroghe al Regolamento del Verde,
nulla osta del Consorzio della Bonifica Burana per tombamenti di fossi consortili,
parere/nulla osta del Servizio LL.PP.-Patrimonio su riduzione delle distanze da proprietà comunali;
parere/nulla osta della Provincia di Bologna (ad es. per apertura/modifica passi carrai con accesso da viabilità provinciale),
altro.
MODULISTICA
Per facilitare la presentazione delle comunicazioni di inizio lavori ed i relativi allegati, è disponibile la modulistica redatta sulla base di quella predisposta dalla Regione Emilia Romagna, e scaricabile dal sito web comunale al seguente indirizzo:
Si precisa che, in data 02/08/2010, con nota prot. 196035, la Regione Emilia Romagna ha emanato le prime indicazioni applicative in merito all'art. 6 del D.P.R. 380/01 come modificato dall'art. 5 della L. 73/10.
SANZIONI
Ai sensi dell’art. 6, comma 7, DPR 380/01, la mancata comunicazione dell'inizio lavori, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano una sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta a 86 euro in caso di comunicazione effettuata spontaneamente, quando l'intervento è in corso di esecuzione.
E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV del D.P.R. 380/01 e s.m. e di cui al Titolo I della L.R. 23/04 e s.m.