ICI ANNI PRECEDENTI
2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010


Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Calderara di Reno, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attivitá dell'impresa.
Soggetti passivi di imposta
Sono tenuti al pagamento dell'imposta e alla presentazione della denuncia iniziale e/o di variazione, i proprietari, i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
Esenzioni
A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta,nonchè quelle ad essa assimilata dal Comune, comprese le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8, e A9, ( case di lusso, ville e castelli e relative pertinenze) per le quali è riconosciuta una detrazione d'imposta di € 103,29.
Per le unità immobiliari aventi i requisiti di assimilazione all'abitazione principale e quindi esenti dal pagamento ICI (escluse le categorie A1, A8. A9) nei seguenti casi:
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile, già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
unità immobiliare appartenente a Cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario, nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna - ACER;
due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell'imposta. La comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistano le condizioni per aver diritto al beneficio.Il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio.In assenza della comunicazione entro il termine stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria indipendentemente dal diritto maturato;
per il solo anno 2011, in attesa di variazione di classamento, le unitá immobiliari di Via Garibaldi n. 2, destinate ad abitazione, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché diversamente classificate, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2010 e vi risieda, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;
pertinenze classificate C/6 (una sola), C/2 cantina (una sola) e C/7 posto auto (una sola),o C6 cl.1 ex C7 (una sola) che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale risiede, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni deliberate dal comune per l’abitazione principale, calcolate in proporzione alla quota posseduta. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (previa comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell’imposta.la comunicazione è valida anche per gli anni successivi fino a quando sussistano le condizioni per aver diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio);
L'esenzione è valida presentando apposita comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell'imposta - 16/12/2011 - Mod B
Il modello è valido anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio.
Il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio.
In assenza della comunicazione, entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato.
Denuncia ICI
A decorrere dall’anno 2007 è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. N. 504/1992. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
Come presentare la denuncia
La denuncia va effettuata sul modello ministeriale disponibile presso l'URP e trasmessa al Comune in duplice copia con le seguenti modalità:
consegna diretta all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico che ne rilascia ricevuta, presso le seguenti sedi:
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Sede Comunale;
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Sportello Longara;
invio a mezzo raccomandata, senza ricevuta di ritorno, indirizzata a Comune di Calderara di Reno - Ufficio Tributi - P.zza Marconi 7 - 40012 Calderara di Reno.
Qualora gli immobili posseduti siano ubicati in diversi Comuni, devono essere compilate tante denunce quanti sono i Comuni interessati e fatte pervenire ad ogni singolo Comune interessato.
Quando presentare la denuncia
La dichiarazione, se dovuta, si intende regolarmente presentata entro il termine previsto per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi.
Casi in cui non occorre presentare la Denuncia ICI:
immobili per i quali nel corso dell'anno precedente a quello di imposizione non sono intervenute le variazioni sopracitate;
immobili esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno precedente a quello di imposizione, anche se venduti o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di usufrutto, uso o abitazione;
fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione della rendita catastale da parte dall'Agenzia del Territorio;
fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, di categoria "D" e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno precedente a quello di imposizione è data dall'attribuzione della rendita oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione.
COMMISURAZIONE DELL'ICI
Il soggetto passivo d'imposta deve calcolare l'ICI dovuta per ogni anno d'imposizione,considerando i seguenti elementi:
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valore dell'immobile;
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quota di possesso;
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periodo di possesso;
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aliquota;
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eventuali detrazioni spettanti
VALORE DEGLI IMMOBILI
Le fattispecie imponibili sono le seguenti: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli
Fabbricati
Per i fabbricati accatastati, il punto di partenza per il calcolo dell'ICI è la rendita attribuita o la rendita proposta,ai sensi del DM 701/94 (Docfa), dall'Agenzia del Territorio.
Si rammenta che a decorrere dall'anno 1997, ai fini dell'applicazione dell'ICI, le vigenti rendite catastali devono essere rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della Legge 662/96.
La rendita va moltiplicata:
per 140 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (immobili destinati a servizi di pubblico interesse, quali ad esempio: collegi e convitti, case di cura ed ospedali, caserme, uffici pubblici, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, ecc.);
per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse, posti auto, ecc.) con esclusione delle categorie A10 e C1;
per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc. ) e nella categoria A10 (uffici e studi privati);
per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe).
Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base di costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.
Aree fabbricabili
Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Nell'intento di favorire i contribuenti ed al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune ha determinato, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata, sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.[vai...]
Aree potenzialmente edificabili
Dal 16/04/2009, data in cui è stato adottato il piano strutturale comunale (PSC) e sulla base della pronuncia della Corte dei Conti, che concorda sul fatto che l’ICI vada applicata a tutte le aree inserite nel PSC, è stato determinato un criterio di tassazione, con la creazione di una tabella di valori alla quale il contribuente si può rifare. [ vai...]
Terreni agricoli
Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale risultante al catasto terreni, moltiplicato per 75.
Si rammenta che a partire dall'anno 1997, i vigenti redditi dominicali devono essere rivalutati del 25% come disposto dall'art. 3 comma 51 della Legge 662/96.
QUOTA DI POSSESSO
Qualora la proprietà o il diritto reale di godimento di un immobile appartengano a più persone, l'imposta annua calcolata andrà rapportata alle rispettive quote di possesso. Ogni cointestatario dovrà provvedere singolarmente al pagamento della parte d'imposta che gli spetta.
PERIODO DI POSSESSO
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; al tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
La quantificazione dell'imposta in ragione dei mesi,va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna assumere come protraentesi per l'intero mese, quei caratteri distintivi agli effetti dell'ICI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.
ALIQUOTE
Le aliquote ICI vigenti per l'anno 2011 sono le seguenti:
a) Aliquota del 4,8 per mille Modello B
Per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9, direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ammesse dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'ICI, nonchè la detrazione di € 103,29 nei seguenti casi;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile, già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
Per le unità immobiliari di categoria A1, A2, A3, A4, A5, A6,A7, A8 e A9, direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ammesse dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'ICI, nonchè la detrazione di € 103,29 nei seguenti casi;
- unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
- abitazione posseduta da soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
b) Aliquota del 3,5 per mille nel seguente caso Modello B
- unità immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d’imposta per lo svolgimento di attività nuova produttiva anche se derivante da aggregazioni aziendali regolarmente iscritta nel relativo albo o registro, per i primi 5 anni di attività per le attività iniziate in corso d’anno l’agevolazione è riconosciuta per l’intero anno d’inizio e per i quattro successivi. Per le tipologie di aggregazioni aziendali, si fa riferimento all’art. 4 del D.L. n° 5/2009, convertito in legge n° 33/2009.
c) Aliquota del 7 per mille nei seguenti casi Modello B
- alloggio locato, con contratto registrato, occupato da persona residente anagraficamente;
- alloggio sfitto da non più di due anni alla data prevista per il versamento dell’acconto o del saldo;
- alloggio concesso ad uso gratuito occupato da persona residente anagraficamente.
d) Aliquota dello 0,01 per mille nei seguenti casi Modello B
- alloggio affittato con contratto di locazione concertato (allegato in copia), previsto per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale (residenza) immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 comma 3,a condizione che ne venga data comunicazione al Comune entro i termini di versamento del saldo dell'imposta.
e) Aliquota del 5,5 per mille Modello B
- per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 Gennaio 1963, n° 9, a condizione che ne venga data comunicazione al Comune entro i termini di versamento del saldo dell'imposta.
d) Aliquota del 9 per mille Modello B
- per gli alloggi non locati, classificati o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili a fini abitativi, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni alla data prevista per il versamento dell’acconto o del saldo, o nei quali non risultino residenze anagrafiche.
Fermo restando l’applicazione dell’aliquota maggiorata, è fatta salva la possibilità, da parte del soggetto passivo d’imposta, di comunicare al Comune, che l’immobile è affittato con contratto registrato o sfitto da non più di 2 anni alla data prevista per il versamento dell’acconto o del saldo, o che è occupato da persona residente. La comunicazione deve essere presentata entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento ed è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono tali condizioni e da diritto all’applicazione dell’aliquota del 7‰.
In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera l’aliquota maggiorata, indipendentemente dal diritto maturato;
DETRAZIONE
L'importo della detrazione di imposta per l'unità immobiliare categoria A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'anno 2011 è fissata in Euro 103,29.
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
Il pagamento dell'I.C.I. dotrà essere effettuato in due rate:
entro il 16 giugno versando l'acconto pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
E' altresì possibile versare l'acconto del 50%, calcolato con l'aliquota e la detrazione vigente per l'anno precedente.
entro il 16 Dicembre versando il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Oppure in un'unica soluzione entro il 16 Giugno.
Per il Comune di Calderara di Reno i versamenti vanno effettuati sul c/c postale 37811627 intestato a COMUNE DI CALDERARA DI RENO - I.C.I. - SERVIZIO TESORERIA
E' possibile effettuare il versamento:
presso tutti gli uffici postali;
presso la Tesoreria comunale CARISBO Cassa di Risparmio di Bologna – filiale di CALDERARA DI RENO
Mediante l'F24 (codice Ente/codice Comune B399)
Postepay
con bonifico sul c/c postale n. 37811627 – IBAN IT 09 J 07601 02400 000037811627
Per il calcolo ICI vedi ISTRUZIONI PER IL CALCOLO ICI
IMPORTANTE
Si ricorda che a decorrere dall'anno 1997, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della Legge 662/96, mentre i vigenti redditi dominicali devono essere rivalutati del 25%come disposto dall'art. 3, comma 51, della Legge 662/96.