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2 GIUGNO
FESTA DELLA REPUBBLICA

  1. Cenni storici
  2. Principi fondamentali della costituzione;
  3. Chi contattare per informazioni

1. CENNI STORICI:
nascita della REPUBBLICA e della COSTITUZIONE

Liberata ed unificata nel '45 dagli alleati e dall'insurrezione partigiana, l'Italia si trovò ad affrontare i problemi postbellici, in primis l'economia.
Le forze politiche che si candidavano alla guida del Paese erano le stesse che erano state protagoniste della lotta politica tra la fine della Prima guerra mondiale e l'avvento della dittatura fascista. Era convinzione comune, comunque, che il dopoguerra avrebbe visto in primo piano i partiti di massa.
Il Governo aveva fissato nella data del 2 giugno 1946 la data per le elezioni dell'Assemblea costituente, le prime in cui avevano diritto di voto anche le donne. I cittadini, quello stesso giorno sarebbero stati chiamati a decidere, mediante referendum, se mantenere la monarchia o passare alla Repubblica. Vittorio Emanuele III tentò di risollevare le sorti della dinastia sabauda, abdicando in favore del figlio Umberto II, ma nelle votazioni la Repubblica si affermò con un margine abbastanza netto; Umberto II partì per l'esilio in Portogallo. La DC si affermò come il primo partito, seguita a notevole distanza dal PSIUP (socialisti) e dal PCI.
I contrasti politici nati all'indomani della nascita della Repubblica, non impedirono comunque di giungere al varo della Costituzione. L'Assemblea costituente cominciò i lavori il 24 giugno 1946 e li concluse il 22 dicembre 1947, presentando un testo costituzionale che entrò in vigore a partire dal 1 gennaio 1948. Tale Costituzione dava vita ad un sistema di tipo parlamentare, col Governo responsabile di fronte alle due Camere (Camera e Senato) titolari del potere legislativo, entrambe elette a suffragio universale ed incaricate di eleggere un Capo dello Stato con mandato settennale. Era inoltre previsto che una Corte costituzionale vigilasse sulla conformità delle leggi alla Costituzione. La Costituzione repubblicana fu l'ultima manifestazione significativa della collaborazione fra le forze antifasciste.


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2. LA COSTITUZIONE: PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (*).

(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.


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