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Presupposto dell'imposta è il possesso di
fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio
del Comune di Calderara di Reno, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi
quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa.
Soggetti passivi di imposta
Sono tenuti al pagamento dell'imposta e alla presentazione
della denuncia iniziale e/o di variazione, i proprietari, i titolari
del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie
e il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
Denuncia ICI
A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo
di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI. Restano fermi
gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.
Fino alla data di effettiva operativitá del sistema di circolazione
e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo
di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'art.
10, comma 4, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
Come presentare la denuncia
La denuncia va effettuata sul modello ministeriale
disponibile presso l'URP e trasmessa al Comune in duplice copia con
le seguenti modalità:
consegna
diretta all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico che ne rilascia
ricevuta, presso le seguenti sedi:
- Sede Comunale
- Sportello LIPPO
- Sportello LONGARA
invio
a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata
a Comune di Calderara di Reno - Ufficio Tributi - P.zza Marconi n.
7 - 40012 Calderara di Reno
Se gli immobili sono ubicati in diversi Comuni, devono essere compilate
tante denunce quanti sono i Comuni interessati e fatte pervenire ad
ogni singolo Comune interessato.
Quando presentare la denuncia
La denuncia va presentata nel periodo compreso tra
il 2 maggio ed il 31 ottobre.
Casi in cui non occorre presentare la Denuncia ICI:
immobili
per i quali nel corso dell'anno precedente a quello di imposizione
non sono intervenute le variazioni sopracitate
immobili
esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno precedente a quello di
imposizione, anche se venduti o se su di essi siano stati costituiti
diritti reali di usufrutto, uso o abitazione
fabbricati
per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione
della rendita catastale da parte dall'Agenzia del Territorio
fabbricati
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, di
categoria "D" e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica
variazione nel corso dell'anno precedente a quello di imposizione
è data dall'attribuzione della rendita oppure dalla contabilizzazione
di costi aggiuntivi a quello di acquisizione
COMMISURAZIONE DELL'ICI
Il soggetto passivo d'imposta deve calcolare l'ICI
dovuta per ogni anno d'imposizione considerando i seguenti elementi:
- valore dell'immobile;
- quota di possesso;
- periodo di possesso;
- aliquota;
- eventuali detrazioni spettanti
VALORE DEGLI IMMOBILI
Le fattispecie imponibili sono le seguenti: fabbricati,
aree fabbricabili, terreni agricoli
Fabbricati
Per i fabbricati accatastati, il punto di partenza
per il calcolo dell'ICI è la rendita attribuita figurante in
Catasto o la rendita proposta al predetto Ufficio del Territorio ai
sensi del DM 701/94 (Docfa). Si rammenta che a decorrere dall'anno
1997, ai fini dell'applicazione dell'ICI, le vigenti rendite catastali
devono essere rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48,
della Legge 662/96.
La rendita va moltiplicata:
- per 100
se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A(abitazioni)
B (collegi, convitti ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse,
posti auto, ecc.) con esclusione delle categorie A10 e C1;
per 50,
se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici,
alberghi, teatri, banche, ecc. ) e nella categoria A10 (uffici e studi
privati);
per 34,
se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C1 (negozi
e botteghe).
Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale
D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base
di costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati
mediante l'applicazione dei coefficienti determinati annualmente con
Decreto del Ministero delle Finanze.
Aree fabbricabili
Il valore delle aree fabbricabili è costituito
dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione
determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita,
agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita
di aree aventi analoghe caratteristiche.
Nell'intento di favorire i contribuenti ed al fine di ridurre al massimo
l'insorgenza del contenzioso, il Comune ha determinato, per zone omogenee,
i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site
nel territorio comunale.
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello
venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5
del Decreto Legislativo n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento
del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le
predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori
non inferiori a quelli stabiliti con apposita deliberazione della
Giunta Comunale.
Terreni agricoli
Il valore dei terreni agricoli è costituito
dal reddito dominicale risultante al catasto terreni, moltiplicato
per 75.
Si rammenta che a partire dall'anno 1997, i vigenti redditi dominicali
devono essere rivalutati del 25% come disposto dall'art. 3 comma 51
della Legge 662/96.
QUOTA DI POSSESSO
Qualora la proprietà o il diritto reale di godimento di un
immobile appartengano a più persone, l'imposta annua calcolata
andrà rapportata alle rispettive quote di possesso. Ogni cointestatario
dovrà provvedere singolarmente al pagamento della parte d'imposta
che gli spetta.
PERIODO DI POSSESSO
L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante
i quali si è protratto il possesso.
Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è
protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni
quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si
computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è
protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16; si computa
per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto
per i primi 14 giorni ovvero per i successivi 15.
La quantificazione dell'imposta in ragione dei mesi va effettuata
anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile. Conseguentemente,
se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese,
bisogna assumere come protraentesi per l'intero mese quei caratteri
distintivi agli effetti dell'ICI che si sono prolungati per maggior
tempo nel corso del mese stesso.
ALIQUOTE
Le aliquote ICI vigenti per l'anno 2007 sono le seguenti:
a) Aliquota del 4,80 per mille per l'unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese
le seguenti abitazioni e pertinenze :
abitazione
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario
finanziario, e i suoi familiari risiedono;
unità
immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà
indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario
alloggio
regolarmente assegnato dall'Azienda Casa Emilia-Romagna
due
o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione
dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato
che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare
richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle
unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione
principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata
la richiesta di variazione;
per
il solo anno 2007 in attesa di variazione di classamento le unitá
immobiliari di Via Garibaldi n. 2, destinate ad abitazione, possedute
a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento,
ancorché diversamente classificate, nelle quali il soggetto passivo
d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2006, lasciando
invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto<
il
garage o box o posto auto, coperto o scoperto (uno solo), la soffitta
(una sola) e la cantina (una sola), che sono ubicati nello stesso
edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione
principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale
è sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a condizione
che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche
se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella
quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale
di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della
pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita
alla predetta abitazione;
È altresì, stabilita la stessa aliquota
del 4,80 per mille dell'abitazione principale anche per le
seguenti abitazioni e pertinenze, a condizione che venga presentata
comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell'imposta;
la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando
sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario
è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta
relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio.
In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito,
il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria,
indipendentemente dal diritto maturato:
unità
immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà
o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara
di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione
che non risulti locata;
unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziano o disabile, già residente a Calderara di Reno, che
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito
di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione
locata con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi
residenti nel Comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza
come residenza;
abitazione
concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado
in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
abitazione
posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno,
che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio,
qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione
principale, dai familiari del possessore.
b) Aliquota ordinaria del 7 per mille
da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi di
cui alla lettera a), fermo restando le previsioni dell'art. 7 del
vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili
e terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs.30/12/92,
n.504, nonché i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
(art.3,comma 55, legge 662/1996);
c) Aliquota del 9 per mille per
gli alloggi non locati, classificati o classificabili nel gruppo catastale
A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili a fini abitativi
e al 1° gennaio 2007 non locati, per i quali non risultino essere
stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
Fermo restando l'applicazione dell'aliquota maggiorata,
è fatta salva la possibilità, da parte del soggetto passivo d'imposta,
di comunicare con apposito Modello B) che l'immobile è affittato,
con contratto registrato, da almeno due anni. La comunicazione deve
essere presentata entro il 16 dicembre 2007 ed è valida anche per
gli anni successivi, fino a quando sussistono tali condizioni. In
assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito,
il Comune considera l'aliquota maggiorata, indipendentemente dal diritto
maturato;
d) fermo restando che:
- a condizione che venga presentata comunicazione mediante il Mod.
B) entro i termini di versamento dell'imposta e che la comunicazione
è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le
condizioni per avere diritto al beneficio;
- il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini
di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, il venir
meno del diritto al beneficio;
- in assenza della comunicazione entro il termine perentorio stabilito,
il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria,
indipendentemente dal diritto maturato.
Sono stabilite aliquote diverse per le seguenti fattispecie:
Aliquota del 4 per mille per l'unità
immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d'imposta
per lo svolgimento di attività produttiva regolarmente iscritta
nel relativo albo o registro, per i primi tre anni di attività.
Per le attività iniziate in corso d'anno l'agevolazione è
riconosciuta per l'intero anno d'inizio e per i due successivi, a
condizione che ne venga data comunicazione al Comune entro i termini
di versamento del saldo dell'imposta - Modello B;
Aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli
dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale
iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall'articolo
11 della legge 9 Gennaio 1963, n° 9, a condizione che ne venga
data comunicazione al Comune entro i termini di versamento del saldo
dell'imposta - Modello B;
Aliquota dello 0,01 per mille per gli alloggi
affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari
che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili
alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
art.2, comma 3, a condizione che ne venga data comunicazione al
Comune entro i termini di versamento del saldo dell'imposta - Modello
B;
L'importo della detrazione di imposta per
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, per l'anno 2007 è fissata in Euro 103,29 Più
precisamente, la detrazione spetta per:
l'abitazione
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di
locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi risiede;
l'unità
immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà
indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
l'alloggio
regolarmente assegnato dall'Azienda Casa Emilia Romagna;
l'unità
immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà
o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara
di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione
che non risulti locata;
l'abitazione
concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado
in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziano o disabile già residente a Calderara di Reno, che
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
due
o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione
dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato
che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare
richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle
unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione
principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata
la richiesta di variazione;
l'abitazione
posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno,
che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio,
qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione
principale, dai familiari del possessore;
per
il solo anno 2007, in attesa di variazione di classamento le unitá
immobiliari di Via Garibaldi n. 2, destinate ad abitazione, nel Capoluogo,
possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di
godimento, ancorché diversamente classificate, nelle quali il soggetto
passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre
2006, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto
~ ~ ~ ~
È stata riconosciuta per l'anno 2007 un'ulteriore
detrazione di imposta di Euro 51,65 da aggiungersi a quella di Euro
103,29 prevista per l'abitazione principale, e così per
complessivi Euro 154,94 per i possessori di prima casa compresi
garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle
unità immobiliari di categoria A1-A6-A7-A8 e A9, tenendo presente
che il beneficio della citata ulteriore detrazione è subordinato
alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non
possiedano alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale
e all'estero;
Per i succitati soggetti passivi ICI dovranno inoltre
sussistere i seguenti requisiti:
-
Reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) riferito
all'anno 2006 dei componenti il nucleo familiare, alla data del
1° gennaio 2007, non superiore a Euro 11.348,12 annui (debbono
essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali
rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari ecc...);
-
Non essere proprietario, durante tutto l'anno
di imposizione per altri tipi di immobili oltre all'abitazione
principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa.
Anche nel caso in cui l'abitazione sia occupata a titolo del diritto
di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere
nessuna proprietà immobiliare;
-
Il reddito familiare riferito all'anno 2006 (Euro
11.348,12 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo
familiare alla data del 1° gennaio 2007) viene elevato di una
somma pari a Euro 5.674,06 in presenza di una delle seguenti condizioni:
- per la presenza nel nucleo familiare di:
anziani
con più di 65 anni di età compiuti all'1/1/2007;
persona
che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi
nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un
proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età
(dette condizioni devono risultare da idonea certificazione , che
dovrà essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta);
- per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1 Gennaio
dell'anno di imposizione;
- nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno
solo dei genitori;
- qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto
mutuo ipotecario da non più di 5 anni antecedenti l'1/1/2007;
E' stabilito che:
- i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta
(Modello
A) attestante la sussistenza dei necessari requisiti
entro il termine del versamento dell'ultima rata; la comunicazione
è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le
condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto
a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta
relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio;
In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito,
il Comune considera la fattispecie rientrante nella detrazione ordinaria,
indipendentemente dal diritto maturato.
- i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono,
al momento del pagamento delle rate ICI 2007, già tenere conto della
ulteriore detrazione richiesta;
- l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa
comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele
verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente; i
suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti
il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi
proprietari durante tutto l'anno di imposizione, per altre unità immobiliari
possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero;
Ritiro e consegna della modulistica da presentare in autocertificazione
Il Modello "A" di autocertificazione è disponibile presso:
l'U.R.P. - Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune - Sede Municipale e presso gli
sportelli di Lippo e Longara; [ Orari
di apertura sportelli URP ]
il sito internet
del Comune: pagina
relativa all'I.C.I.
In via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in Euro
103,29 per le abitazioni principali.
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VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
Il pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2007 potrà essere effettuato
in due rate:
entro il 16
giugno = acconto pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
In pratica, ad esempio:
-
Se nel 2007 non è cambiato nulla rispetto all'anno
2006, si versa il 50% dell'imposta complessiva pagata per l'anno
2006
-
Chi ha venduto un immobile alla fine di marzo
2007, calcola l'I.C.I. dovuta per quell'immobile, prendendo come
riferimento l'aliquota e la detrazione vigenti nell'anno in corso
e versa per i tre mesi di possesso (senza perciò pagare il 50%
di quanto versato nell'anno precedente per poi attendere un rimborso)
-
Chi acquista un immobile nel corso dell'anno
2007, versa in base ai mesi di possesso, con riferimento all'aliquota
e alla detrazione vigenti nello stesso anno 2007
E' altresì possibile versare l'acconto del 50
per cento calcolato con l'aliquota e la detrazione vigente per l'anno
2006.
Dal
1° al 16 Dicembre = saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Oppure
in un'unica soluzione entro il 16 di Giugno,
utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati
direttamente dalle Poste e comunque reperibili presso gli sportelli
postali di Calderara di Reno, presso l'U.R.P. del Comune di Calderara
di Reno e presso il Tesoriere comunale UNICREDIT BANCA.
Per il Comune di Calderara di Reno i versamenti
vanno effettuati sul c/c postale 37811627 intestato a COMUNE DI CALDERARA
DI RENO - I.C.I. - SERVIZIO TESORERIA
E' possibile effettuare il versamento:
presso
tutti gli uffici postali;
presso
la Tesoreria comunale UNICREDIT BANCA – filiale di CALDERARA
DI RENO
Mediante
l'F24 (codice Ente/codice Comune B399)
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IMPORTANTE
Si ricorda che a decorrere dall'anno 1997, ai fini dell'applicazione
dell'I.C.I., le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate
del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della Legge 662/96, mentre
i vigenti redditi dominicali devono essere rivalutati del 25%come
disposto dall'art. 3, comma 51, della Legge 662/96.
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