|
DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE; ACCENSIONE DEI FUOCHI IN GENERE (art. 29 del regolamento del verde pubblico e privato)
E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere.
Il materiale di risulta dall'espletamento delle operazioni di sfalcio delle aree di cui sopra, e più in generale tutto il materiale di risulta proveniente da operazioni di sfalcio e/o similari e/o dalla conduzione dei fondi agricoli e delle zone a destinazione agricola in genere, salvo diverse disposizioni da parte del Comune, e fatti salvi eventuali altri dettati regolamentari e legislativi d'interesse, potrà essere raccolto in cumuli la cui destinazione preferenziale sarà il compostaggio i quali potranno anche essere eventualmente bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento e comunque in conformità alle leggi vigenti. In tale ultimo caso dovrà essere data preventiva comunicazione scritta all'Ufficio Ambiente, con almeno 3 giorni di anticipo rispetto all'effettiva esecuzione delle operazioni, utilizzando l'apposita modulistica da protocollare presso l'ufficio Relazione con il pubblico (U.R.P.), lo stesso potrà essere inviato via fax all'Ufficio Ambiente.
La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 36.
Modelli:
Comunicazione incendio materiali di risulta

|