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COMUNE DI CALDERARA DI RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Ordinanza n.02
Prot. Gen. N.1552

OGGETTO: Disposizioni in merito alle autorizzazioni per pubblici esercizi esistenti e da attivare nell'ambito del territorio comunale

IL SINDACO

  •  Premesso che con l'entrata in vigore della legge 25 agosto 1991, n. 287, concernente la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ha reso inapplicabile la pianificazione di settore adottata in base alla previgente normativa, aprendo di fatto una fase di immobilismo e vuoto amministrativo;
  •  Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995, che assegna alle Regioni l'individuazione dei criteri e dei parametri per la determinazione periodica del numero delle autorizzazioni rilasciabili in corrispondenza di ciascuno dei quattro tipi di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  •  Preso atto che la Regione Emilia Romagna non ha ancora provveduto a fissare i criteri ed i parametri previsti dal D.P.R. suddetto;
  •  Visto l'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 che detta la disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il quale prevede, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, la fissazione da parte dei Sindaci di un parametro numerico che assicuri in relazione alle tipologie di servizi la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto conto anche del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico;
  •  Verificato che il suddetto Regolamento di attuazione non è stato a tutt'oggi pubblicato;
  •  Considerato che il Comune di Calderara di Reno (BO), con ordinanze del Sindaco datate rispettivamente 12/6/1996 con Prot. Gen. 11335, e 8/5/2001 con Prot. Gen. n. 12138, aveva già provveduto a fissare i criteri provvisori per determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili per i pubblici esercizi, delle quali la attualmente risulta esaurita la disponibilità;
  •  Ritenuto opportuno aumentare il "parametro numerico" delle diverse tipologie di pubblico esercizio, determinando quale ottimale situazione rilevata nell'unita relazione all'uopo predisposta dall'Assessore alle Attività Produttive;
  •  Preso atto che in data 10/9/2002, si è provveduto a sottoporre all'esame della Commissione Comunale di cui all'art. 6 della legge n. 287/91, la quale non ha opposto rilievi al testo proposto di revisione;
  •  Ritenuto, pertanto, di dare applicazione all'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25;
  •  Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

  1.  che nell'ambito dell'intero territorio comunale, i pubblici esercizi (esistenti ed i cinque nuovi previsti), siano distribuiti nelle varie zone del territorio come da allegata relazione;
  2.  che i cinque nuovi pubblici esercizi tipo Bar previsti devono rimanere sempre al servizio delle aree attrezzate individuate (sia pubbliche che private), creando cosi' per le due tipologie, una zonizzazione di 1 a 1 (ovvero un pubblico esercizio per ogni singola zona attrezzata);

DISPONE

L'obbligo per qualsiasi pubblico esercizio che intenda trasferire la propria attività, di rimanere, comunque sempre all'interno delle singole zone di appartenenza descritta nell'unita relazione.

Per quello che riguarda le modalità di rilascio delle nuove autorizzazioni disponibili, rimane confermato quanto stabilito dall'ordinanza n. 33 del 1993, ad esclusione dell'art. n. 6 inerente il rispetto di distanze minime, già abrogato con ordinanza n. 12138 dell'8/5/2001.

Gli esercizi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 287/91, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  •  sorvegliabilità dei locali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
  •  idoneità igienico sanitaria;
  •  conformità alla destinazione d'uso, secondo le norme del vigente P.R.G.;
  •  arredamento ed attrezzature adeguate e proporzionali all'attività esercitata.

Sono escluse dall'applicazione dei seguenti criteri e dei limiti numerici stabili nella presente disposizione le attività di cui al comma 6 della legge n. 287/91;

I limiti numerici fissati nel presente atto resteranno validi, salvo successive modificazioni fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge n. 287/91.

Che la presente ordinanza sia inviata:

  •  alla Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Calderara affinché ne controllino l'osservanza;
  •  all'U.R.P.;
  •  alla Cittadinanza a mezzo di Affissione all'Albo Pretorio Comunale

Calderara di Reno li, 20 gennaio 2003



IL SINDACO
f.to Matteo Prencipe


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