COMUNE DI CALDERARA DI RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA
Interventi di lotta contro la ZANZARA Culex pipiens e Aedes albopictus anno 2003
Ordinanza n.28 PROT. GEN. 8241
OGGETTO: Sorveglianza di Aedes Albopictus
IL SINDACO
- VISTO che con note Prot. 41371 del 12/08/02, Prot. 52784 del 30/10/2002 e Prot. 61904 del 12/12/2002 l'Azienda USL Bologna Sud comunicava a questa autorità informazioni relative alla diffusione nell'anno 2002 dell'insetto della specie "Aedes Albopictus", più noto come "Zanzara Tigre", sul territorio comunale, e nei Comuni Limitrofi;
- CONSIDERATO che la provenienza di questo insetto è il Sud-Est asiatico, dove questo tipo di insetto è veicolo di gravi malattie per l'uomo, al momento ancora assenti in Italia, e considerato che altri tipi di zanzare, già diffuse nel nostro paese, sono portatrici di malattie dell'uomo e di varie specie di animali anche domestici (filariosi nel cane);
- VISTO che molte specie di zanzare utilizzano, come focolai di riproduzione, raccolte di acqua stagnante anche di piccole dimensioni, ma presenti in modo diffuso nel territorio, quali pneumatici, pozzetti, caditoie, grondaie, fontanelle, cisterne, annaffiatoi, secchi, bidoni, sottovasi, bottiglie, bicchieri, lattine usate di bibite, ecc.;
- RITENUTO opportuno porre in essere adeguate misure dirette a contrastare la possibile proliferazione dell'infestazione di zanzare in particolare modo di quelle della specie "Aedes Albopictus",
- RICHIAMATE le proprie ordinanze n.100/94, n.39/99, n.36/00, n.53/01 e n.67/02 inerenti disposizioni al fine di attivare misure di prevenzione rispetto alla propagazione della zanzara della specie Aedes Albopictus,
- VISTO l'art.54 del D.Lgs. 257/00;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
ORDINA per il periodo dal 14/04/03 al 31/10/03
Quanto sotto riportato al fine di evitare la diffusione nel territorio comunale delle specie di zanzare nocive per la salute dei cittadini e in particolare "Aedes Albopictus":
a) Divieto di abbandono, definitivo o temporaneo, sia in luogo pubblico sia in proprietà privata di contenitori ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e di conseguenza svilupparsi larve di zanzara;
b) Divieto in ambito privato, presso orti e giardini, di raccolta prolungata di acqua in contenitori di uso frequente, e obbligo di svuotarli completamente e mantenerli capovolti tutti i mercoledì dalle 9,00 alle 12,00; nel caso di abbeveratoi o di bidoni e vasche presso gli orti, per i quali non sia disponibile una conduttura di acqua nelle vicinanze, in alternativa e solo in subordine alla precedente disposizione, obbligo di cambiare frequentemente e completamente il contenuto con cadenza settimanale;
c) Divieto di accatastare allo scoperto oggetti di qualsiasi natura e dimensione, nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana; nella eventualità di non potere per necessità evitare l'accatastamento allo scoperto di questi materiali, provvedere a coprire gli stessi dalle piogge in modo opportuno evitando l'utilizzo di teloni o altri materiali che permettano la raccolta, anche accidentale, di acqua;
d) Nel caso di contenitori inamovibili presenti in proprietà private, quali caditoie per l'acqua piovana o simili, si invita a fare uso di piccole quantità di insetticida biologico da versare nell'acqua stagnante in essi contenuta con cadenza settimanale;
e) Introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
f) Nei cantieri evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni. In caso di sospensione dell'attività provvedere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua.
Sarà cura della Polizia Municipale fare eseguire, attraverso una costante vigilanza, i disposti della presente ordinanza; sono altresì autorizzati ad effettuare gli opportuni controlli i tecnici del Servizio Ambiente dell'Ufficio Tecnico Comunale, anche attraverso il Centro Agricoltura Ambiente di Crevalcore, nonché i tecnici del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL Bologna Sud.
DISPONE
- La presente ordinanza si trasmessa a:
- tutti i cittadini gestori di area ad orto comunale;
- all'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (A.N.A.C.I.) - Via Montegrappa, 3 - Bologna;
- all'Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari (A.S.P.P.I) - Via Testoni, 5 - Bologna;
- all'Associazione Proprietaria Edilizia (A.P.E.) - Via Altabella,3 - Bologna;
- all'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (U.P.P.I) - Piazza San Francesco, 10 - Bologna;
- al Collegio Costruttori Edili e Imprenditori Affini - Via S. Domenico,4 - Bologna;
- alla Federazione provinciale Coltivatori Diretti di Bologna Vai Del Gomito c/o Villa Due Torri - Bologna;
- all'Unione Agricoltori della Provincia di Bologna - Via Degli Orti, 44 - Bologna;
- Sia trasmessa copia della presente ordinanza:
- alla Polizia Municipale,
- al Servizio di Igiene Pubblica di Casalecchio di Reno (Dr. Todeschini Renato), Via Cimarosa, 5/2, 40033 Casalecchio di Reno,
- al Centro Agricoltura Ambiente, Via di Mezzo Levante n.2233, 40014 Crevalcore;
- Sia data comunicazione alla Cittadinanza a mezzo di Affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- Che sia data adeguata pubblicità alla presente, assicurandone la più ampia diffusione.
Dalla Residenza Municipale lì, 01 aprile 2003
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IL SINDACO
Matteo Prencipe
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