(*)
La rendita da indicare è quella in vigore il 1° gennaio 2008 senza
la rivalutazione del
5%
(***)
Se più contribuenti dimorano nella stessa unità immobiliare,
indipendentemente dalla quota di proprietà, la detrazione va suddivisa in parti
uguali. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale dal soggetto passivo, per l'anno 2008 si detraggono €uro 103,29,
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
La detrazione spetta anche per l'abitazione concessa a titolo gratuito a parenti
in linea retta fino al 2° grado che la utilizzino come abitazione principale.
E' possibile detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte
dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione principale.
(****)
Abitazione concessa a parenti fino al 2° grado in linea retta: nonni,
genitori, figli, nipote abbiatico (figlio di figlio).
(*****)
per poter usufruire dell'aliquota i contribuenti interessati dovranno presentare
apposita richiesta - modello "B" -
attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del
versamento del saldo dell'imposta
(******) alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3.
Istruzioni
generali I.C.I. 2008