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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - Anno 2006

ICI ANNO 2002
ICI ANNO 2003
ICI ANNO 2004
ICI ANNO 2005

 ALIQUOTE E DETRAZIONE
 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
 COME SI CALCOLA L'IMPOSTA
 MODELLI PER APPLICAZIONE ALIQUOTE RIDOTTE E/O ULTERIORE DETRAZIONE [MOD.A] - [MOD.B]

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Calderara di Reno, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Soggetti passivi di imposta
Sono tenuti al pagamento dell'imposta e alla presentazione della denuncia iniziale e/o di variazione, i proprietari, i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

Denuncia ICI
Casi in cui occorre presentare la denuncia
Occorre presentare la denuncia ICI solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso del 2005 (anno precedente a quello di imposizione), ed in particolare:

      per gli immobili la cui proprietà è stata trasferita nell'anno o sui quali è stato trasferito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
      per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;
      per gli immobili che hanno perso o acquistato il diritto all'esclusione dall'imposta;
      per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio terreno agricolo divenuto area fabbricabile, oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato);
      per i fabbricati la cui rendita catastale deve essere variata a seguito di modifiche strutturali;

Come presentare la denuncia
La denuncia va effettuata sul modello ministeriale disponibile presso l'URP e trasmessa al Comune in duplice copia con le seguenti modalità:

 consegna diretta all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico che ne rilascia ricevuta, presso le seguenti sedi:

 Sede Comunale

 Sportello LIPPO

 Sportello LONGARA

 invio a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata a Comune di Calderara di Reno – Ufficio Tributi – P.zza Marconi n. 7 – 40012 Calderara di Reno

Se gli immobili sono ubicati in diversi Comuni, devono essere compilate tante denunce quanti sono i Comuni interessati e fatte pervenire ad ogni singolo Comune interessato.

Quando presentare la denuncia
La denuncia va presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio ed il 31 ottobre.

Casi in cui non occorre presentare la Denuncia ICI:

 immobili per i quali nel corso dell'anno precedente a quello di imposizione non sono intervenute le variazioni sopracitate

 immobili esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno precedente a quello di imposizione, anche se venduti o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di usufrutto, uso o abitazione

 fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione della rendita catastale da parte dall'Agenzia del Territorio

 fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, di categoria "D" e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno precedente a quello di imposizione è data dall'attribuzione della rendita oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione

COMMISURAZIONE DELL'ICI
Il soggetto passivo d'imposta deve calcolare l'ICI dovuta per ogni anno d'imposizione considerando i seguenti elementi:

  • valore dell'immobile;
  • quota di possesso;
  • periodo di possesso;
  • aliquota;
  • eventuali detrazioni spettanti

VALORE DEGLI IMMOBILI
Le fattispecie imponibili sono le seguenti: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli

Fabbricati
Per i fabbricati accatastati, il punto di partenza per il calcolo dell'ICI è la rendita attribuita figurante in Catasto o la rendita proposta al predetto Ufficio del Territorio ai sensi del DM 701/94 (Docfa). Si rammenta che a decorrere dall'anno 1997, ai fini dell'applicazione dell'ICI, le vigenti rendite catastali devono essere rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della Legge 662/96.
Se il fabbricato è sprovvisto di rendita, ovvero se la rendita attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazioni permanenti, il contribuente dovrà fare riferimento alla categoria e alla rendita attribuite a fabbricati similari.

La rendita va moltiplicata:
 - per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A(abitazioni) B (collegi, convitti ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse, posti auto, ecc.) con esclusione delle categorie A10 e C1;
 per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc. ) e nella categoria A10 (uffici e studi privati);
 per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe).

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base di costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

Aree fabbricabili
Il valore delle aree fabbricabili è' costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Nell'intento di favorire i contribuenti ed al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune ha determinato, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Terreni agricoli
Il valore dei terreni agricoli è' costituito dal reddito dominicale risultante al catasto terreni, moltiplicato per 75.
Si rammenta che a partire dall'anno 1997, i vigenti redditi dominicali devono essere rivalutati del 25% come disposto dall'art. 3 comma 51 della Legge 662/96.

QUOTA DI POSSESSO
Qualora la proprietà o il diritto reale di godimento di un immobile appartengano a più persone, l'imposta annua calcolata andrà rapportata alle rispettive quote di possesso. Ogni cointestatario dovrà provvedere singolarmente al pagamento della parte d'imposta che gli spetta.

PERIODO DI POSSESSO
L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso.

Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per i primi 14 giorni ovvero per i successivi 15.
La quantificazione dell'imposta in ragione dei mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna assumere come protraentesi per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'ICI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

ALIQUOTE
Le aliquote ICI vigenti per l'anno 2006 sono le seguenti:

a) Aliquota del 4,80 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese le seguenti abitazioni e pertinenze :

 abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

 unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario

 alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Casa Emilia-Romagna

 due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

 per il solo anno 2006 in attesa di variazione di classamento le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, destinate ad abitazione, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché diversamente classificate, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2005 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto

il garage o box o posto auto, coperto o scoperto (uno solo), la soffitta (una sola) e la cantina (una sola), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

E' altresì, stabilita la stessa aliquota del 4,80 per mille dell'abitazione principale anche per le seguenti abitazioni e pertinenze, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell'imposta; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio. In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato:

 unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

 unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile, già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

 abitazione locata con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come dimora abituale;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;

 abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

b) Aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi di cui alla lettera a), fermo restando le previsioni dell'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs.30/12/92, n.504, nonché i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art.3,comma 55, legge 662/1996);

c) Aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, classificati o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili a fini abitativi e al 1° gennaio 2006 non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Fermo restando l'applicazione dell'aliquota maggiorata, è fatta salva la possibilità, da parte del soggetto passivo d'imposta, di comunicare con apposito Modello B) che l'immobile è affittato, con contratto registrato, da almeno due anni. La comunicazione deve essere presentata entro il 20 dicembre 2006 ed è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono tali condizioni. In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera l'aliquota maggiorata, indipendentemente dal diritto maturato;

d) fermo restando che:

- a condizione che venga presentata comunicazione mediante il Mod. B) entro i termini di versamento dell'imposta e che la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio;
- il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio;
- in assenza della comunicazione entro il termine perentorio stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato.

Sono stabilite aliquote diverse per le seguenti fattispecie:

Aliquota del 4 per mille per l'unità immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d'imposta per lo svolgimento di attività produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro a decorrere dal 1° Gennaio 2005, per i primi tre anni di attività. Per le attività iniziate in corso d'anno l'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno d'inizio e per i due successivi, a condizione che ne venga data comunicazione al Comune entro i termini di versamento del saldo dell'impostaModello B;

Aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 Gennaio 1963, n° 9, a condizione che ne venga data comunicazione al Comune entro i termini di versamento del saldo dell'impostaModello B;

Aliquota dello 0,01 per mille per gli alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.2, comma 3, a condizione che ne venga data comunicazione al Comune entro i termini di versamento del saldo dell'imposta – Modello B;

L'importo della detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'anno 2006 è fissata in Euro 103,29 Più precisamente, la detrazione spetta per:

 l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi dimora abitualmente;

 l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

 l'alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Casa Emilia Romagna;

 l'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

 l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;

 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

 l'abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

 per il solo anno 2006, in attesa di variazione di classamento le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, destinate ad abitazione, nel Capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché diversamente classificate, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2005 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto

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E' stata riconosciuta per l'anno 2006 un'ulteriore detrazione di imposta di Euro 51,65 da aggiungersi a quella di Euro 103,29 prevista per l'abitazione principale, e così per complessivi Euro 154,94 per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unità immobiliari di categoria A1-A6-A7-A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all'estero;

Per i succitati soggetti passivi ICI dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:

  1. Reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) riferito all'anno 2005 dei componenti il nucleo familiare, alla data del 1° gennaio 2006, non superiore a Euro 11.125,61 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari ecc...);

  2. Non essere proprietario, durante tutto l'anno di imposizione per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l'abitazione sia occupata a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

  3. Il reddito familiare riferito all'anno 2005 (Euro 11.125,61 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2006) viene elevato di una somma pari a Euro 5.562,80 in presenza di una delle seguenti condizioni:

  1. per la presenza nel nucleo familiare di:

 anziani con più di 65 anni di età compiuti all'1/1/2006;

 persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione , che dovrà essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta);

  1. per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1 Gennaio dell'anno di imposizione;
  2. nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;
  3. qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non più di 5 anni antecedenti l'1/1/2006;

E' stabilito che:

- i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta (Modello A) attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell'ultima rata; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio; In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nella detrazione ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato.

- i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate ICI 2006, già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta;

- l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente; i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi proprietari durante tutto l'anno di imposizione, per altre unità immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero;

Ritiro e consegna della modulistica da presentare in autocertificazione

Il Modello "A" di autocertificazione è disponibile presso:

  l'U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune - Sede Municipale e presso gli sportelli di Lippo e Longara; [ Orari di apertura sportelli URP ]

  il sito internet del Comune: pagina relativa all'I.C.I.

In via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in Euro 103,29 per le abitazioni principali.

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VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
Il pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2006 potrà essere effettuato:

 In due rate:

 entro il 30 giugno = acconto pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

In pratica, ad esempio:

  1. Se nel 2006 non è cambiato nulla rispetto all'anno 2005, si versa il 50 per cento dell'imposta complessiva pagata per l'anno 2005

  2. Chi ha venduto un immobile alla fine di marzo 2006, calcola l'I.C.I. dovuta per quell'immobile, prendendo come riferimento l'aliquota e la detrazione vigenti nell'anno in corso e versa per i tre mesi di possesso (senza perciò pagare il 50% di quanto versato nell'anno precedente per poi attendere un rimborso)

  3. Chi acquista un immobile nel corso dell'anno 2006, versa in base ai mesi di possesso, con riferimento all'aliquota e alla detrazione vigenti nello stesso anno 2006

E' altresì possibile versare l'acconto del 50 per cento calcolato con l'aliquota e la detrazione vigente per l'anno 2006.

 Dal 1° al 20 Dicembre = saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. 

 Oppure in un'unica soluzione entro il mese di Giugno,
utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati direttamente dalle Poste e comunque reperibili presso gli sportelli postali di Calderara di Reno, presso l'U.R.P. del Comune di Calderara di Reno e presso il Tesoriere comunale UNICREDIT BANCA.

Per il Comune di Calderara di Reno i versamenti vanno effettuati sul c/c postale 37811627 intestato a COMUNE DI CALDERARA DI RENO – I.C.I. – SERVIZIO TESORERIA

E' possibile effettuare il versamento:

 presso tutti gli uffici postali;

 presso la Tesoreria comunale UNICREDIT BANCA – filiale di CALDERARA DI RENO

 Mediante l'F24 (codice Ente/codice Comune B399)

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IMPORTANTE

Si ricorda che a decorrere dall'anno 1997, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della Legge 662/96, mentre i vigenti redditi dominicali devono essere rivalutati del 25%come disposto dall'art. 3, comma 51, della Legge 662/96.


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