Servizi sociali
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COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.

ART.1
Il Comune di Calderara di Reno organizza il servizio di assistenza domiciliare rivolto alla popolazione anziana ed ai cittadini in condizioni di bisogno psico-fisico, che necessitano di assistenza.

ART.2
Da parte degli utenti è richiesta una partecipazione economica agli oneri derivanti dalle prestazioni assistenziali a domicilio, con esclusione del servizio pasti disciplinato da specifica regolamentazione, prevedendo l’adozione di fasce di reddito che verranno determinate dalla Giunta Comunale su proposta del servizio competente.

ART.3
Concorrono alla formazione del reddito, per tale si intende quello imponibile familiare calcolato pro-capite, tutte le entrate effettivamente percepite dal nucleo familiare, comprese quelle non assoggettabili alla denuncia annuale dei redditi.
Alla determinazione del reddito si provvede tramite dichiarazion4e personale dell’utente comprovata da apposita documentazione giustificativa, detraendo delle entrate le quote relative a:

  • Canone reale di locazione;
  • Spese straordinarie debitamente documentate, su valutazione del Servizio Sociale.

La dichiarazione personale dell’utente è verificata d’ufficio.

ART.4
L’assistente sociale dell’U.S.L. provvede alla definizione di ogni progetto attraverso un’analisi della situazione e, in collaborazione con l’assistente domiciliare, segnalando per iscritto, ai Servizi sociali del Comune, le prestazioni più opportune e definendo, in questo modo, uno specifico progetto d’intervento.
Sarà compito dei Servizi Sociali del Comune provvedere alla traduzione di tali progetti in termini di tariffe a carico dell’utente; tali tariffe verranno definite dalla Giunta su proposta dei Servizi Sociali.

ART.5
Sarà cura del servizio Sociale competente raccogliere le necessarie informazioni e documentazioni per la determinazione del reddito percepito dai familiari tenuti per legge agli alimenti (Art.433 C.C.), al fine di proporre alla Giunta Comunale l’applicazione di eventuali diverse quote di partecipazione.

ART.6
In presenza di situazioni socio-assistenziali particolarmente problematiche la Giunta Comunale, su documentata proposta dell’Ufficio competente, può accordare una più agevolata erogazione del servizio.

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