ART.1
Il Comune di Calderara di Reno organizza un servizio di erogazione pasti rivolto ai cittadini bisognosi di assistenza, richiedendo una partecipazione economica da parte degli utenti che ne usufruiscono. E’ prevista l’adozione di fasce di reddito che verranno determinate dalla Giunta Comunale su proposta del competente ufficio comunale.
ART.2
Concorrono alla formazione del reddito, intendendosi per tale quello imponibile individuale, tutte le entrate effettivamente percepite dall’utente, comprese quelle non assoggettabili alla denuncia annuale dei redditi.
Alla determinazione del reddito si provvede tramite dichiarazione personale dell’utente, comprovata da apposita documentazione giustificativa, detraendo dalle entrate le quote relative a:
Canone reale di locazione;
Spese straordinarie debitamente documentate, su valutazione del Servizio Sociale.
La dichiarazione personale dell’utente è verificata d’ufficio.
ART.3
Le quote di partecipazione economica degli utenti verranno determinate dalla Giunta Comunale su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali.
ART.4
L’ammissione al servizio viene valutata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali.
ART.5
Qualora, in presenza di situazioni socio-assistenziali particolarmente problematiche, si rendesse necessaria una erogazione più agevolata del servizio, la proposta di deroga alle norme di cui al presente regolamento, dovrà essere disposta dal Coordinatore del Settore competente.
ART.6
Nel merito della gestione del servizio, l’ufficio competente è incaricato di predisporre per la Giunta una nota informativa ad inizio anno, una relazione sull’andamento a metà circa dell’anno e una relazione di consuntivo a fine anno.
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