COMUNE DI CALDERARA DI RENO Provincia di Bologna
REGOLAMENTO DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TELESOCCORSO
ART.1
Il Comune di Calderara di Reno organizza il servizio di Telesoccorso rivolto alla popolazione anziana residente ed ai cittadini in condizione di bisogno psico-fisico, che necessitano di assistenza.
ART.2
L’ammissione al servizio viene valutata quale elemento costitutivo del progetto di intervento individuale predisposto dal competente Servizio Comunale.
ART.3
Le quote di partecipazione economica degli utenti verranno determinate dalla Giunta comunale su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali.
E’ prevista l’adozione di fasce di reddito che verranno determinate dalla Giunta comunale su proposta del competente Ufficio comunale.
ART.4
Concorrono alla formazione del reddito, intendendosi per tale quello imponibile familiare calcolato pro-capite, tutte le entrate effettivamente percepite dal nucleo familiare, comprese quelle non assoggettabili alla denuncia annuale dei redditi.
Alla determinazione del reddito si provvede tramite raccolta di apposita documentazione giustificativa, detraendo dalle entrate le quote relative a:
- Canone reale di locazione
- Spese straordinarie debitamente documentate, su valutazione del Servizio sociale
In calce alla domanda il richiedente dichiara di non essere titolare di altri redditi o proprietà oltre quelle documentate.
L’indennità o assegno di accompagnamento percepito da handicappati o invalidi civili conviventi con l’utente, non è considerato ai fini della determinazione del reddito.
L’Amministrazione qualora lo ritenga opportuno potrà effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari al fine della determinazione del reddito e conseguente retribuzione.
ART.5
Sono esenti da qualunque forma di pagamento quegli utenti il cui reddito sia compreso nella quota corrispondente alla fascia più bassa.
Per i redditi superiori alla quota esente, è applicata la seguente partecipazione economica, rapportata al costo delle prestazioni:
- 2^ fascia pari al 30%;
- 3^ fascia pari al 60%;
- 4^ fascia pari al 100%;
ART.6
Per costo della prestazione si intende il costo effettivo individuale del servizio di Telesoccorso.
ART.7
A seguito di verifica del possesso dei requisiti, il cittadino è incluso tra gli aventi diritto alla prestazione per l’intera durata dell’anno; l’accertamento di condizioni reddituali diverse da quelle dichiarate comporta la riassegnazione della fascia di reddito.
ART.8
Le quote a carico dell’utente saranno introitate direttamente dal Comune.
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