NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (L.R. 30/10/08, n. 19)
(ENTRATA IN VIGORE DEL TITOLO IV)
Dal 1° giugno 2010, il titolo IV della L.R. 19/08 trova piena applicazione anche per gli interventi di cui all'art. 9 comma 1 del testo normativo, in materia di opere soggette a deposito del progetto strutturale, mentre per gli interventi di cui all’art. 11 comma 2, le disposizioni si applicano già a far data dal 14/11/09.
Il Comune di Calderara di Reno è classificato tra i comuni a bassa sismicità “zona 3” (Ordinanza del P.C.M. n. 3274/2003).
Per maggior chiarezza, si rammenta che:
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Dal 14 Novembre 2009, per gli interventi edilizi in abitati da consolidare (con interventi regionali e/o statali), per i progetti presentati a seguito di violazione alle norme antisismiche, per gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali (Delibera di giunta regionale n. 1661/09) e per le sopraelevazioni degli edifici, l’avvio dei lavori è subordinato ad autorizzazione sismica presentata allo Sportello Unico Edilizia e rilasciata dalla struttura tecnica regionale (art. 11, comma 2); |
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Dal 1° Giugno 2010, è fatto obbligo di denuncia (deposito) delle opere strutturali allo Sportello Unico Edilizia, per i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi soggetti ad Autorizzazione sismica (art. 11 L.R. n. 19/2008), quelli dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (art. 9, comma 3, L.R. 19/08 e All. “A” deliberazione della Giunta Regionale n. 121/2010) e le varianti riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale (art. 9, comma 4, L.R. 19/08 e All. “B” deliberazione della Giunta Regionale n. 121/2010). |
SCHEDA INFORMATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
La Giunta Regionale ha approvato, con Delibera n. 687 del 23 maggio 2011, l'atto di indirizzo con cui sono individuati gli interventi strutturali esclusi dalle procedure sismiche (privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici) e le varianti in corso d'opera non sostanziali. Si tratta del primo esito dell'attività di monitoraggio della disciplina antisismica regionale costituita dalla L.R. n.19 del 2008 e dei relativi atti di indirizzo attuativi.
La Delibera n. 687 in particolare recepisce la revisione degli Allegati A., B. e C. della Delibera G.R. n.121 del 2010 operata da un gruppo di lavoro cui hanno partecipato tutti i rappresentanti del mondo professionale, strutture tecniche, imprese ed Enti Locali.
Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
La prima modifica introduce significative semplificazioni e miglioramenti della disciplina vigente, comportando una notevole riduzione dell’impatto delle procedure sismiche sul processo edilizio, pur assicurando la piena osservanza della normativa tecnica per la costruzione e senza ridurre i livelli di sicurezza e qualità delle opere edilizie.
Una prima importante innovazione comporta un indubbio vantaggio per i cittadini della nostra regione, riducendo in modo significativo gli oneri amministrativi previsti precedentemente. Infatti, nell’ambito degli interventi già elencati dalla Delibera n. 121 viene individuata una categoria di interventi (contrassegnati con il codice L.0) che non richiedono alcuna documentazione integrativa predisposta da un tecnico abilitato.
Per realizzare questi interventi, non sarà dunque più necessario ai fini sismici farsi assistere da un progettista, e i cittadini potranno o rivolgersi direttamente ad una impresa costruttrice, che provvederà alla loro realizzazione a regola d’arte, ovvero acquistare sul mercato prodotti già predisposti da imprese fornitrici, nel rispetto della normativa europea sulla sicurezza.
Quanto ai restanti interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, che erano già individuati nella vigente Delibera n. 121 (ora contrassegnati dal codice L.1.) vengono rivisti i limiti dimensionali ed i requisiti delle diverse ipotesi elencate e viene notevolmente ridotta la documentazione che deve essere predisposta per dimostrare la ricorrenza di detti interventi.
Infine, sono individuate nuove ipotesi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità (classificati con il codice L.2), per la cui realizzazione si richiede una asseverazione da parte del progettista abilitato, con una significativa semplificazione degli elaborati grafici richiesti.
Varianti in corso d’opera non sostanziali
Un analogo processo di revisione ha riguardato anche le varianti in corso d´opera riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale: nella delibera 687 sono infatti individuati sei ipotesi di varianti non sostanziali. Per questi interventi sarà sufficiente dimostrare che le modifiche rientrano nei casi elencati dalla delibera stessa.
Inoltre si consente al progettista di individuare ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, dimostrando che le stesse non comportano significative variazioni degli effetti dell´azione sismica e delle resistenze delle strutture e della loro duttilità. In questo caso è richiesta una documentazione più puntuale, con la quale il progettista dimostra che la modifica non comporta significative varianti del progetto originale.
In tal modo anche rispetto alle varianti non sostanziali si ampliano i casi per i quali non occorre presentare pratica sismica, attraverso una maggiore responsabilizzazione dei progettisti abilitati.
In considerazione della natura innovativa della nuova disciplina, la Giunta regionale esprime la volontà di proseguire il processo di monitoraggio della disciplina antisismica, assieme agli operatori pubblici e privati chiamati ad applicarla nella propria attività, anche ai fini di una progressiva precisazione e implementazione dei suoi contenuti.
La Delibera di Giunta Regionale n. 687 del 23/05/11 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 86 del 8/06/11 ed è applicabile a partire dalla medesima data di pubblicazione.
Scarica la L.R. 30/10/08, n. 19
Scarica la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 121 del 01/02/2010
Scarica la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 687 del 23/05/2011
Vademecum in materia sismica
In particolare, nella citata disciplina, si prevede che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13.
CONTROLLI
Si ricorda inoltre che dal 1° giugno 2010 la Struttura Tecnica Regionale Competente in Materia Sismica, nel corso dei controlli sui titoli edilizi previsti dagli articoli 11, commi 3 e 4, e 17 della L.R. 31/02, dovrà effettuare controlli su campioni di almeno il 20% dei Permessi di Costruire e del 30% delle D.I.A. individuati in ogni Comune, per verificare l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni.
NOTE
Prima di effettuare il deposito di opere strutturali, a far data dal 1° Giugno 2010, è fatto obbligo di acquisire il visto di completezza e regolarità della documentazione da parte dello Sportello Unico Edilizia, mediante accesso agli uffici nelle giornate e negli orari di ricevimento al pubblico, previo appuntamento da fissare direttamente al centralino U.T. (tel. 051.6461161).
MODULISTICA
Scarica la modulistica
D.G.R. 1804/2008 (rimborso spese Regione)
SANZIONI
Il regime sanzionatorio applicabile nei casi di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica, è quello previsto agli articoli dal 93 al 103 del DPR 380/01.
Il regime sanzionatorio applicabile nei casi di deposito di opere in cemento armato ed a struttura metallica, è quello previsto agli articoli dal 64 al 76 del DPR 380/01.
Scarica il parere della Regione Emilia Romagna in merito alla violazione delle norme sismiche