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Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Calderara di Reno, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attivitá dell'impresa.
Soggetti passivi di imposta
Sono tenuti al pagamento dell'imposta
e alla presentazione della denuncia iniziale e/o
di variazione, i proprietari, i titolari del diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o
superficie e il locatario per gli immobili concessi
in locazione finanziaria.
A decorrere dall'anno 2008 l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
di imposta è stata esentata dal pagamento dell'ICI.
Sono escluse dall'esenzione le abitazioni di categoria
catastale A1, A8, e A9 ( case di lusso, ville e
castelli e relative pertinenze) per le quali è riconosciuta
una detrazione d'imposta di €uro 103.29.
L'esenzione è estesa anche alle seguenti
unità immobiliari assimilate all'abitazione principale
del soggetto passivo per legge o in base ai regolamenti
comunali:
abitazione nella quale il contribuente, che la possiede
a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale di godimento o in qualità di locatario finanziario,
e i suoi familiari risiedono;
unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia
a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale
del socio assegnatario
alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Casa
Emilia-Romagna;
due o più unità immobiliari contigue, occupate ad
uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari,
a condizione che venga comprovato che è stata presentata
all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di
variazione ai fini della unificazione catastale
delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione
all'abitazione principale decorre dalla stessa data
in cui risulta essere stata presentata la richiesta
di variazione;
per il solo anno 2009 in attesa di variazione di
classamento le unitá immobiliari di Via Garibaldi
n. 2, destinate ad abitazione, possedute a titolo
di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di
godimento, ancorché diversamente classificate, nelle
quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la
residenza alla data del 31 dicembre 2008, lasciando
invariate le categorie e le rendite figuranti in
catasto;
pertinenze classificate C/6 (una sola), C/2 (una
sola) e C/7 (una sola), che sono ubicate nello stesso
edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l'abitazione principale, oppure il garage situato
nel centro abitato nel quale è sita l'abitazione
principale; l'assimilazione opera a condizione che
il proprietario o titolare di diritto reale di godimento,
anche se in quota parte, o il locatario finanziario
dell'abitazione nella quale abitualmente dimora
sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, o locatario
finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente
ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
L'esenzione è altresì estesa anche alle seguenti
unità immobiliari assimilate all'abitazione principale
del soggetto passivo per legge o in base ai regolamenti,
a condizione che venga presentata comunicazione
al Comune entro i termini di versamento dell'imposta
(16 dicembre 2009); la comunicazione è
valida anche per gli anni successivi, fino a quando
sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio;
il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune,
entro i termini di versamento dell'imposta relativa
all'anno di riferimento, il venir meno del diritto
al beneficio. In assenza della comunicazione entro
il termine perentorio sopra stabilito, il Comune
considera la fattispecie rientrante nell'aliquota
ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato:
unità immobiliare posseduta nel territorio
del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto
da cittadino italiano già residente a Calderara
di Reno ed ora residente all'estero per ragioni
di lavoro, a condizione che non risulti locata;
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziano o disabile, già
residente a Calderara di Reno, che acquisisce la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito
a parenti fino al 2° grado in linea retta, che
la occupano quale loro abitazione principale;
abitazione posseduta da un soggetto già residente
a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere
in altro Comune per ragioni di servizio, qualora
l'unità immobiliare risulti occupata, quale
abitazione principale, dai familiari del possessore.
Denuncia ICI
A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI.
Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti
in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla
data di effettiva operativitá del sistema
di circolazione e fruizione dei dati catastali,
da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia
del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione
della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'art.
10, comma 4, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
Come presentare la denuncia
La denuncia va effettuata sul modello ministeriale
disponibile presso l'URP e trasmessa al Comune in duplice copia con
le seguenti modalità:
consegna
diretta all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico che ne rilascia
ricevuta, presso le seguenti sedi:
Sede Comunale
Sportello LONGARA
invio
a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata
a Comune di Calderara di Reno - Ufficio Tributi - P.zza Marconi n.
7 - 40012 Calderara di Reno
Se gli immobili sono ubicati in diversi Comuni, devono essere compilate
tante denunce quanti sono i Comuni interessati e fatte pervenire ad
ogni singolo Comune interessato.
Quando presentare la denuncia
La denuncia va presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio
e il termine per la presentazione della denuncia
dei redditi.
Casi in cui non occorre presentare la Denuncia ICI:
immobili
per i quali nel corso dell'anno precedente a quello
di imposizione non sono intervenute le variazioni
sopracitate
immobili
esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno precedente
a quello di imposizione, anche se venduti o se su
di essi siano stati costituiti diritti reali di
usufrutto, uso o abitazione
fabbricati
per i quali l'unica variazione è rappresentata
dall'attribuzione della rendita catastale da parte
dall'Agenzia del Territorio
fabbricati
interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, di categoria "D" e sforniti
di rendita catastale, per i quali l'unica variazione
nel corso dell'anno precedente a quello di imposizione
è data dall'attribuzione della rendita oppure
dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello
di acquisizione
COMMISURAZIONE DELL'ICI
Il soggetto passivo d'imposta deve calcolare l'ICI dovuta per
ogni anno d'imposizione considerando i seguenti
elementi:
valore dell'immobile;
quota di possesso;
periodo di possesso;
aliquota;
eventuali detrazioni spettanti
VALORE DEGLI IMMOBILI
Le fattispecie imponibili sono le seguenti: fabbricati,
aree fabbricabili, terreni agricoli
Fabbricati
Per i fabbricati accatastati, il punto di partenza per il calcolo
dell'ICI è la rendita attribuita figurante
in Catasto o la rendita proposta al predetto Ufficio
del Territorio ai sensi del DM 701/94 (Docfa). Si
rammenta che a decorrere dall'anno 1997, ai fini
dell'applicazione dell'ICI, le vigenti rendite catastali
devono essere rivalutate del 5% come disposto dall'art.
3, comma 48, della Legge 662/96.
La rendita va moltiplicata:
per
100 se si tratta di fabbricati classificati nei
gruppi catastali A(abitazioni) e C (magazzini, depositi,
laboratori, autorimesse, posti auto, ecc.) con esclusione
delle categorie A10 e C1;
per
50, se si tratta di fabbricati classificati nel
gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche,
ecc. ) e nella categoria A10 (uffici e studi privati);
per
34, se si tratta di fabbricati classificati nella
categoria C1 (negozi e botteghe)
per 140 se si tratta di fabbricati classificati
nel gruppo catastale B (immobili destinati a servizi
di pubblico interesse, quali ad esempio: collegi
e convitti, case di cura ed ospedali, caserme, uffici
pubblici, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei,
ecc.)
Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D
sprovvisti di rendita, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, il valore
dovrà essere calcolato sulla base di costi
di acquisizione e incrementativi contabilizzati,
attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti
determinati annualmente con Decreto del Ministero
delle Finanze.
Aree fabbricabili
Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore
venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno
di imposizione determinato avendo riguardo alla
zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità,
alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Nell'intento di favorire i contribuenti ed al fine
di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso,
il Comune ha determinato, per zone omogenee, i valori
medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili
site nel territorio comunale.
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili
è quello venale in comune commercio, come
stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo
n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro
maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta
per le predette aree risulti tempestivamente versata
sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti
con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Terreni agricoli
Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito
dominicale risultante al catasto terreni, moltiplicato
per 75.
Si rammenta che a partire dall'anno 1997, i vigenti
redditi dominicali devono essere rivalutati del
25% come disposto dall'art. 3 comma 51 della Legge
662/96.
QUOTA DI POSSESSO
Qualora la proprietà o il diritto reale di godimento
di un immobile appartengano a più persone,
l'imposta annua calcolata andrà rapportata
alle rispettive quote di possesso. Ogni cointestatario
dovrà provvedere singolarmente al pagamento
della parte d'imposta che gli spetta.
PERIODO DI POSSESSO
L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare
durante i quali si è protratto il possesso.
Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si
è protratto il possesso, si computa per intero
il mese di 31 giorni quando il possesso si è
protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero
il mese di 30 giorni quando il possesso si è
protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi
16; si computa per intero il mese di febbraio quando
il possesso si è protratto per i primi 14
giorni ovvero per i successivi 15.
La quantificazione dell'imposta in ragione dei mesi
va effettuata anche con riferimento alla situazione
oggettiva dell'immobile. Conseguentemente, se le
caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel
corso del mese, bisogna assumere come protraentesi
per l'intero mese quei caratteri distintivi agli
effetti dell'ICI che si sono prolungati per maggior
tempo nel corso del mese stesso.
ALIQUOTE
Le aliquote ICI vigenti per l'anno
2009 sono le seguenti:
a) Aliquota del 4,80 per mille per
- l'unità immobiliare categoria A1, A8 e
A9 direttamente adibita ad abitazione principale,
ivi comprese le relative pertinenze ammesse dal
regolamento del Comune (C/6-una sola-, C/2-una sola-
e C/7-una sola);
- abitazione locata con contratto registrato, dalle
persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune
di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza
come residenza;
b) Aliquota ordinaria del 7 per mille
da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi
dagli alloggi di cui alla lettera a), fermo restando
le previsioni dell'art. 7 del vigente regolamento
per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili
e terreni agricoli, così come definiti dall'art.
2 del D.Lgs.30/12/92, n.504, nonché i fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti (art.3,comma
55, legge 662/1996);
c) Aliquota del 9 per mille per
gli alloggi non locati, classificati o classificabili
nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria
A/10), utilizzabili a fini abitativi e al 1°
gennaio 2009 non locati, per i quali non risultino
essere stati registrati contratti di locazione da
almeno sei mesi o che nell’immobile non risultino
residenze anagrafiche
Fermo restando l'applicazione dell'aliquota maggiorata,
è fatta salva la possibilità, da parte
del soggetto passivo d'imposta, di comunicare con
apposito Modello B) che l'immobile è affittato,
con contratto registrato, da almeno sei mesi o che
nell’immobile risultano residenze anagrafiche.
La comunicazione deve essere presentata entro il
16 dicembre 2009 ed è valida anche per gli
anni successivi, fino a quando sussistono tali condizioni.
In assenza della comunicazione entro il termine
perentorio sopra stabilito, il Comune considera
l'aliquota maggiorata, indipendentemente dal diritto
maturato;
d) fermo restando che:
a condizione che venga presentata comunicazione
mediante il Mod. B) entro i termini di versamento
dell'imposta la comunicazione è valida
anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono
le condizioni per avere diritto al beneficio;
il beneficiario è tenuto a comunicare
al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta
relativa all'anno di riferimento, il venir meno
del diritto al beneficio;
in assenza della comunicazione entro il termine
perentorio stabilito, il Comune considera la fattispecie
rientrante nell'aliquota ordinaria, indipendentemente
dal diritto maturato, sono stabilite aliquote diverse
per le seguenti fattispecie:
Aliquota del 4 per mille per l'unità
immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto
passivo d'imposta per lo svolgimento di attività
produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo
o registro, per i primi tre anni di attività.
Per le attività iniziate in corso d'anno
l'agevolazione è riconosciuta per l'intero
anno d'inizio e per i due successivi, a condizione
che ne venga data comunicazione al Comune entro
i termini di versamento del saldo dell'imposta -
Modello B;
Aliquota del 5,5 per mille per i terreni
agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori
agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali
negli elenchi previsti dall'articolo 11 della legge
9 Gennaio 1963, n° 9, a condizione che ne venga
data comunicazione al Comune entro i termini di
versamento del saldo dell'imposta - Modello
B;
Esenzione per gli alloggi affittati
con contratti di locazione concertati previsti per
i proprietari che concedono in locazione a titolo
di abitazione principale (residenza) immobili alle
condizioni definite in base alla legge 9 dicembre
1998, n. 431, art.2, comma 3, a condizione che ne
venga data comunicazione al Comune entro i termini
di versamento del saldo dell'imposta - Modello B;
DETRAZIONE
L'importo della detrazione di imposta per l'unità immobiliare categoria A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'anno 2009 è fissata in Euro 103,29
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VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
Il pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2009 potrà essere
effettuato in due rate:
entro il 16
giugno = acconto pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
E' altresì possibile versare l'acconto del 50 per cento calcolato con l'aliquota e la detrazione vigente per l'anno 2009.
Dal
1° al 16 Dicembre = saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Oppure
in un'unica soluzione entro il 16 di Giugno,
utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati
direttamente dalle Poste e comunque reperibili presso gli sportelli
postali di Calderara di Reno, presso l'U.R.P. del Comune di Calderara
di Reno e presso il Tesoriere comunale UNICREDIT BANCA.
Per il Comune di Calderara di Reno i versamenti
vanno effettuati sul c/c postale 37811627 intestato a COMUNE DI CALDERARA
DI RENO - I.C.I. - SERVIZIO TESORERIA
E' possibile effettuare il versamento:
presso
tutti gli uffici postali;
presso
la Tesoreria comunale UNICREDIT BANCA – filiale di CALDERARA
DI RENO
Mediante
l'F24 (codice Ente/codice Comune B399)
Postepay
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Per il calcolo ICI vedi "istruzioni per il calcolo dell'ICI"
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IMPORTANTE
Si ricorda che a decorrere dall'anno 1997, ai fini dell'applicazione
dell'I.C.I., le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate
del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della Legge 662/96, mentre
i vigenti redditi dominicali devono essere rivalutati del 25%come
disposto dall'art. 3, comma 51, della Legge 662/96.
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