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 TRIBUTI - ICI 2009
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - Anno 2009

 ALIQUOTE E DETRAZIONE
      - Valore aree fabbricabili
 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
 ISTRUZIONI PER IL CALCOLO ICI 2009
 CALCOLA L'IMPOSTA ON-LINE
 MODELLI PER APPLICAZIONE ALIQUOTE RIDOTTE E/O ULTERIORE DETRAZIONE [MOD.B]

TABELLA RIASSUNTIVA DEI VALORI UNITARI DELLE AREE EDIFICABILI 2008
euro/mq di Superficie utile edificabile
euro/mq di Superficie lorda vendibile [vai ...]

ICI ANNI PRECEDENTI
2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

regolamenti e norme
regolamenti e norme

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Calderara di Reno, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attivitá dell'impresa.

Soggetti passivi di imposta

Sono tenuti al pagamento dell'imposta e alla presentazione della denuncia iniziale e/o di variazione, i proprietari, i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

A decorrere dall'anno 2008 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta è stata esentata dal pagamento dell'ICI. Sono escluse dall'esenzione le abitazioni di categoria catastale A1, A8, e A9 ( case di lusso, ville e castelli e relative pertinenze) per le quali è riconosciuta una detrazione d'imposta di €uro 103.29.

L'esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo per legge o in base ai regolamenti comunali:

abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari risiedono;

unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario

alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Casa Emilia-Romagna;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

per il solo anno 2009 in attesa di variazione di classamento le unitá immobiliari di Via Garibaldi n. 2, destinate ad abitazione, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché diversamente classificate, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2008, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;

pertinenze classificate C/6 (una sola), C/2 (una sola) e C/7 (una sola), che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

L'esenzione è altresì estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo per legge o in base ai regolamenti, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell'imposta (16 dicembre 2009); la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio. In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato:

unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile, già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;

abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

Denuncia ICI

A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operativitá del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

Come presentare la denuncia

La denuncia va effettuata sul modello ministeriale disponibile presso l'URP e trasmessa al Comune in duplice copia con le seguenti modalità:

 consegna diretta all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico che ne rilascia ricevuta, presso le seguenti sedi:

  •  Sede Comunale
  •  Sportello LONGARA

 invio a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata a Comune di Calderara di Reno - Ufficio Tributi - P.zza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno

Se gli immobili sono ubicati in diversi Comuni, devono essere compilate tante denunce quanti sono i Comuni interessati e fatte pervenire ad ogni singolo Comune interessato.

Quando presentare la denuncia

La denuncia va presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio e il termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

Casi in cui non occorre presentare la Denuncia ICI:

 immobili per i quali nel corso dell'anno precedente a quello di imposizione non sono intervenute le variazioni sopracitate
 immobili esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno precedente a quello di imposizione, anche se venduti o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di usufrutto, uso o abitazione
 fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione della rendita catastale da parte dall'Agenzia del Territorio
 fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, di categoria "D" e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno precedente a quello di imposizione è data dall'attribuzione della rendita oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione

COMMISURAZIONE DELL'ICI

Il soggetto passivo d'imposta deve calcolare l'ICI dovuta per ogni anno d'imposizione considerando i seguenti elementi:

  • valore dell'immobile;
  • quota di possesso;
  • periodo di possesso;
  • aliquota;
  • eventuali detrazioni spettanti

VALORE DEGLI IMMOBILI

Le fattispecie imponibili sono le seguenti: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli

Fabbricati

Per i fabbricati accatastati, il punto di partenza per il calcolo dell'ICI è la rendita attribuita figurante in Catasto o la rendita proposta al predetto Ufficio del Territorio ai sensi del DM 701/94 (Docfa). Si rammenta che a decorrere dall'anno 1997, ai fini dell'applicazione dell'ICI, le vigenti rendite catastali devono essere rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della Legge 662/96.

La rendita va moltiplicata:
 per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A(abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse, posti auto, ecc.) con esclusione delle categorie A10 e C1;

 per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc. ) e nella categoria A10 (uffici e studi privati);

 per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe)

  per 140 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (immobili destinati a servizi di pubblico interesse, quali ad esempio: collegi e convitti, case di cura ed ospedali, caserme, uffici pubblici, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, ecc.)

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base di costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

Aree fabbricabili

Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Nell'intento di favorire i contribuenti ed al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune ha determinato, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Terreni agricoli

Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale risultante al catasto terreni, moltiplicato per 75.
Si rammenta che a partire dall'anno 1997, i vigenti redditi dominicali devono essere rivalutati del 25% come disposto dall'art. 3 comma 51 della Legge 662/96.

QUOTA DI POSSESSO

Qualora la proprietà o il diritto reale di godimento di un immobile appartengano a più persone, l'imposta annua calcolata andrà rapportata alle rispettive quote di possesso. Ogni cointestatario dovrà provvedere singolarmente al pagamento della parte d'imposta che gli spetta.

PERIODO DI POSSESSO

L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso.

Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per i primi 14 giorni ovvero per i successivi 15.
La quantificazione dell'imposta in ragione dei mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna assumere come protraentesi per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'ICI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

ALIQUOTE

Le aliquote ICI vigenti per l'anno 2009 sono le seguenti:

a) Aliquota del 4,80 per mille per
- l'unità immobiliare categoria A1, A8 e A9 direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese le relative pertinenze ammesse dal regolamento del Comune (C/6-una sola-, C/2-una sola- e C/7-una sola);
- abitazione locata con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come residenza;

b) Aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi di cui alla lettera a), fermo restando le previsioni dell'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs.30/12/92, n.504, nonché i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art.3,comma 55, legge 662/1996);

c) Aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, classificati o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili a fini abitativi e al 1° gennaio 2009 non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno sei mesi o che nell’immobile non risultino residenze anagrafiche

Fermo restando l'applicazione dell'aliquota maggiorata, è fatta salva la possibilità, da parte del soggetto passivo d'imposta, di comunicare con apposito Modello B) che l'immobile è affittato, con contratto registrato, da almeno sei mesi o che nell’immobile risultano residenze anagrafiche. La comunicazione deve essere presentata entro il 16 dicembre 2009 ed è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono tali condizioni. In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera l'aliquota maggiorata, indipendentemente dal diritto maturato;


d) fermo restando che:

  • a condizione che venga presentata comunicazione mediante il Mod. B) entro i termini di versamento dell'imposta la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio;
  • il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio;
  • in assenza della comunicazione entro il termine perentorio stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato, sono stabilite aliquote diverse per le seguenti fattispecie:

Aliquota del 4 per mille per l'unità immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d'imposta per lo svolgimento di attività produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro, per i primi tre anni di attività. Per le attività iniziate in corso d'anno l'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno d'inizio e per i due successivi, a condizione che ne venga data comunicazione al Comune entro i termini di versamento del saldo dell'imposta - Modello B;

Aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 Gennaio 1963, n° 9, a condizione che ne venga data comunicazione al Comune entro i termini di versamento del saldo dell'imposta - Modello B;

Esenzione per gli alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale (residenza) immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.2, comma 3, a condizione che ne venga data comunicazione al Comune entro i termini di versamento del saldo dell'imposta - Modello B;

DETRAZIONE

L'importo della detrazione di imposta per l'unità immobiliare categoria A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'anno 2009 è fissata in Euro 103,29

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VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2009 potrà essere effettuato in due rate:

 entro il 16 giugno = acconto pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

E' altresì possibile versare l'acconto del 50 per cento calcolato con l'aliquota e la detrazione vigente per l'anno 2009.

 Dal 1° al 16 Dicembre = saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 Oppure in un'unica soluzione entro il 16 di Giugno,
utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati direttamente dalle Poste e comunque reperibili presso gli sportelli postali di Calderara di Reno, presso l'U.R.P. del Comune di Calderara di Reno e presso il Tesoriere comunale UNICREDIT BANCA.

Per il Comune di Calderara di Reno i versamenti vanno effettuati sul c/c postale 37811627 intestato a COMUNE DI CALDERARA DI RENO - I.C.I. - SERVIZIO TESORERIA

E' possibile effettuare il versamento:

 presso tutti gli uffici postali;

 presso la Tesoreria comunale UNICREDIT BANCA – filiale di CALDERARA DI RENO

 Mediante l'F24 (codice Ente/codice Comune B399)

 Postepay

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Per il calcolo ICI vedi "istruzioni per il calcolo dell'ICI"

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IMPORTANTE

Si ricorda che a decorrere dall'anno 1997, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della Legge 662/96, mentre i vigenti redditi dominicali devono essere rivalutati del 25%come disposto dall'art. 3, comma 51, della Legge 662/96.



 


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