E' l'imposta che si applica alle forme di comunicazione, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici, aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibili e che hanno come obiettivo quello di promuovere la domanda di beni o servizi, di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e di evidenziare il luogo dove viene svolta l'attività.
Soggetto passivo
Il pagamento dell'imposta di pubblicità, nonché l'obbligodi presentazione della denuncia iniziale e delle successive variazioni, spetta a colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario.
E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta chi produce o vende la merce, o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
L'inizio dell'esposizione pubblicitaria deve essere effettuata contestualmente al pagamento dell'imposta di pubblicità. A tale scopo è necessario consultare preventivamente la Società AIPA, appaltatrice del servizio.
Il termine per il pagamento dell'imposta di pubblicità annuale è fissato al 31 marzo di ogni anno.
Concessione in appalto del servizio
Il servizio è gestito in appalto dalla Società AIPA SpA