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Fognature

Per richiesta di interventi di emergenza o segnalazione per le reti del GAS - ACQUEDOTTO - FOGNATURA COMUNALE rivolgersi al PRONTO INTERVENTO di HERA al n. verde 800.250101 - 24 ore su 24.

Per informazioni sui servizi acqua; gas; e fognatura ivi non reperebili; consultare il sito web di HERA www.gruppohera.it/bologna/

ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Chi intende eseguire opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica, interventi di modifica, riparazione o sostituzione di allacciamenti esistenti, per scarichi sia domestici che produttivi, dall'1/01/2009 deve presentare domanda al Gestore (Hera Bologna S.r.l.), secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato (approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna - ATO5 - in data 23/05/2007) nella sezione C - Servizi di Fognatura e Depurazione, utilizzando la prevista modulistica predisposta da ATO5 (si allega di seguito, senza carattere di ufficialità).
DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA P.F. (modulistica Hera)
Domanda ed allegati devono essere presentati direttamente presso Hera, a mezzo posta ordinaria all'indirizzo Hera Bologna S.r.l. - Viale Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna. I moduli di domanda ed il tariffario Hera sono disponibili sui siti web sia di Hera Bologna S.r.l. che di ATO5 , ovvero possono essere chiesti attraverso il Call Center di Hera Bologna S.r.l. (800.999500) od anche ritirati direttamente presso qualsiasi sportello commerciale di Hera Bologna S.r.l.

Nel caso di lavori di scavo per manutenzioni straordinarie o nuove condotte fognarie all'interno della proprietà, è necessario presentare una Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) secondo i criteri di legge, almeno 30 gg prima dell'inizio dei lavori. Per la modulistica della D.I.A. ed informazioni sul procedimento, si rimanda alla sezione "Edilizia Privata" di questo sito. 


Il gestore HERA eseguirà direttamente i lavori di predisposizione del terminale di recapito al quale il titolare dell'allaccio/scarico (proprietà, ecc.) provvederà a collegare gli impianti di scarico interni. Il punto di consegna delle acque di scarico provenienti dalle aree private verrà predisposto dal gestore in accordo, quando possibile, con il titolare dell'allaccio/scarico nel rispetto della normativa vigente, delle specifiche imposte dalle Amministrazioni Comunali in materia di scavi in area pubblica nonché dei servizi presenti nel sottosuolo. Il richiedente deve essere proprietario dell'immobile da allacciare (od amministratore se si tratta di condominio). La prestazione è onerosa, con contribuzione a carico del cittadino, secondo prezzi e disposizioni di Hera S.p.A.


AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.lgs. n. 152/2006, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
Fanno eccezione, ai sensi del comma 4 dell'art. 124 cit., gli scarichi di acque reflue di tipo domestico definiti dall'art. 74, lett. g) del D.lgs. n. 152/2006 in reti fognarie, sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'autorita' d'ambito.
Le modalità di domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali sono stabilite dall'art. 125 del D.lgs. n. 152/2006; in caso di scarichi contenenti sostanze pericolose si fa riferimento anche all'art. 108 del citato decreto legislativo.
L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico (art. 124, comma 2, D.lgs. n. 152/2006).
Uno scarico per essere autorizzato deve soddisfare diverse condizioni.

Criteri per l'individuazione del recettore dello scarico

Il corpo recettore dello scarico è il sistema idraulico che riceve il refluo trattato; può essere costituito dal reticolo idrico superficiale (acque superficiali), dalla fognatura pubblica o consortile e dal suolo limitatamente agli scarichi di natura civile.
Nelle località servite da rete fognaria, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla rete fognaria secondo le modalità e prescrizioni indicate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Nel caso non sia possibile recapitare gli scarichi nella rete fognaria , va tuttavia considerato che il reticolo idrico superficiale, che in senso esteso può comprendere l'intera rete drenante superficiale, non è sempre idoneo a ricevere scarichi, anche se trattati; devono quindi essere considerate acque superficiali idonee a ricevere scarichi, tutti quei sistemi idrici nei quali sia presente acqua corrente anche nei periodi di massima siccità o, comunque, per un periodo non inferiore ai 120 giorni/anno.

In caso di scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura, è necessario acquisire la concessione/nulla osta da parte dell'Ente gestore del recettore; nello specifico in base alla tipologia del corpo idrico ricettore trattasi:

  • nel caso di scarico diretto in canale di bonifica: parere idraulico o concessione del Consorzio di Bonifica competente;
  • nel caso di immissione diretta in corpo idrico del reticolo idrografico superficiale: parere idraulico del Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia Romagna;
  • nel caso di fossi di pertinenza di strade pubbliche: nulla osta o permesso del relativo Ente Gestore della Viabilità (strade statali-ANAS; strade provinciali- Ufficio Viabilità Provincia; strade comunali-Comune);
  • nel caso di fosso di altro proprietario: nulla osta della proprietà;

Condizioni per la rete fognaria

Le acque reflue domestiche devono confluire nel recettore finale separatamente rispetto alle acque meteoriche e non possono essere scaricate direttamente in corso d'acqua superficiale se soggette al solo trattamento primario in vasche settiche o di tipo Imhoff.
Le acque meteoriche costituite dalle acque di dilavamento dei coperti non possono confluire all'interno dei sistemi di trattamento (Imhoff e degrassatori, impianti secondari) ma devono essere convogliate con propria condotta verso fosso di scolo o di raccolta per poi essere utilizzate ad usi irrigui.
La rete delle acque nere dovrà essere dotata di proprio pozzetto di ispezione e prelievo localizzato subito a monte dell'immissione nel recettore.
Eventuali acque di raffreddamento, classificabili come acque reflue industriali, devono essere di norma immesse nella rete fognaria di raccolta delle acque reflue industriali a valle del pozzetto di ispezione e prelievo generale.
La rete delle acque industriali deve essere dotata di proprio pozzetto di ispezione e prelievo, localizzato subito a monte dell'immissione dello scarico nel recettore finale.
Nel caso in cui lo scarico contenga sostanze pericolose di cui alle Tab. 3/A e Tab.5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/06 e sostanze pericolose diverse di cui all'Allegato 2 della D.G.R. 1053/03 dovranno essere predisposti idonei pozzetti di ispezione e prelievo parziali nei punti di formazione di tali scarichi, a monte di ogni altra confluenza di acque reflue industriali.
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 bis, 15, 16, 17 e 18 della Tabella 5 dell' Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, prima del trattamento per adeguarli ai limiti previsti dal medesimo decreto.

Si rammenta la disciplina regionale specifica riferita alle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne degli stabilimenti industriali dettata dalla Del. G.R.286/2005, che individua le seguenti tre tipologie di scarico:

1) scarico di acque meteoriche non contaminate (costituito dalle acque di dilavamento dei coperti e delle aree esterne non contaminate e dalle acque di seconda pioggia), non soggetto ad autorizzazione;
2) scarico di acque di prima pioggia, soggetto ad autorizzazione e limiti di accettabilità per i parametri definiti dall'autorità competente in sede di autorizzazione;
3) scarico di acque reflue di dilavamento soggetto ad autorizzazione e ai limiti di accettabilità previsti per gli scarichi industriali.

Criteri per il dimensionamento dei sistemi di trattamento

Per la scelta dell'impianto di depurazione si potrà optare tra quello più opportuno in base agli abitanti equivalenti (A.E) riferibili allo scarico e allo stato dei luoghi. A tal proposito si farà riferimento a quanto indicato nella tabella A e Tabella B (Criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria) della DGR 1053/2003.
Per dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui, per evitare di dover procedere alla stima dell'effettiva produzione di liquame da smaltire, si fa convenzionalmente riferimento al numero di "abitanti equivalenti" (a. e.) unità di misura standardizzata, che per convenzione si può determinare nel seguente modo:

CASA DI CIVILE ABITAZIONE conteggio dei posti letto:

  • 1 a. e. per camere da letto con superficie fino a 14 Mq;
  • 2 a. e. per camera superiore a 14 Mq;
  • aggiungere 1 a. e. ogni qual volta la superficie di una stanza aumenta di 6 Mq oltre i 14 Mq.

ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO come per le case di civile abitazione:

  • aggiungere 1 a. e. ogni qual volta la superficie di una stanza aumenta di 6 Mq oltre i 14 Mq;
    per le case di vacanza o situazioni particolari in cui l'utilizzo stagionale consente forti densità abitative è opportuno riferirsi alla potenzialità massima effettiva prevedibile.

FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANI:

  • 1 a. e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.

DITTE E UFFICI COMMERCIALI:

  • 1 a e. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.

RISTORANTI E TRATTORIE:

  • 1 a.e. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,20 Mq).

BAR, CIRCOLI E CLUB:

  • come al punto precedente ma calcolando 1 a. e. ogni 7 persone.

CINEMA STADI E TEATRI:

  • 1 a.e. ogni 30 utenti stimati sulla massima capacità ricettiva.

SCUOLE:

  • 1 a. e. ogni 10 alunni stimati sulla potenzialità ricettiva complessiva
    Casi particolari dovranno essere valutati di volta in volta.

Le competenze al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono stabilite come da schema di seguito riportato, in funzione del recapito finale (coincidente o meno con la pubblica fognatura) e del tipo di refluo:

 

RECAPITO FINALE

COMPETENZA AUTORIZZAZIONE

PARERE TECNICO

ACQUE REFLUE DOMESTICHE (art. 74, lett. g, D.Lgs. n. 152/2006)

fognatura

generalmente autorizzate; solo allacciamento se nuovo o modificato (Hera)

GESTORE PUBBLICA FOGNATURA (Hera Bologna S.r.l.)

acque superficiali/suolo

COMUNE

ARPA

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI/ METEORICHE DILAVAM. PIAZZALI CON LAVORAZIONI (ART. 74, lett. h, D.Lgs. n. 152/2006)

fognatura

COMUNE

GESTORE PUBBLICA FOGNATURA (Hera Bologna S.r.l.)

acque superficiali/suolo

PROVINCIA BOLOGNA

ARPA

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CON SOSTANZE PERICOLOSE

fognatura

COMUNE

GESTORE PUBBLICA FOGNATURA (Hera Bologna S.r.l.) - ARPA per controlli

Acque superficiali

PROVINCIA BOLOGNA

ARPA

La domanda di autorizzazione allo scarico il cui rilascio compete alla Provincia di Bologna va presentata al Comune, attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Nei casi in cui il rilascio dell'autorizzazione compete al Comune, occorre presentare (presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico) la domanda come da modulistica di seguito, corredata dai previsti allegati (specificati nel modulo di domanda). L'impegnativa al pagamento dei diritti di emissione del parere Hera va sempre allegata alla domanda e documentazione per l'ottenimento di autorizzazione allo scarico di reflui di qualsiasi natura nella pubblica fognatura.

IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI EMISSIONE PARERE HERA
IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI EMISSIONE PARERE A.R.P.A.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI TIPO INDUSTRIALE (definizioni di cui all'art. 74, lett. h, D.Lgs. n. 152/2006) - contenenti o meno le SOSTANZE PERICOLOSE di cui alle Tabelle 3A e 5 dell'All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006 - ed ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE/ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE
DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI TIPO INDUSTRIALE (definizioni di cui all'art. 74, lett. h, D.Lgs. n. 152/2006) - contenenti o meno le SOSTANZE PERICOLOSE di cui alle Tabelle 3A e 5 dell'All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006 - ed ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE/ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE
DOMANDA DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI TIPO INDUSTRIALE (definizioni di cui all'art. 74, lett. h, D.Lgs. n. 152/2006) - contenenti o meno le SOSTANZE PERICOLOSE di cui alle Tabelle 3A e 5 dell'All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006 - ed ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE/ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI TIPO DOMESTICO (definizioni di cui all'art. 74, lett. g, D.Lgs. n. 152/2006)

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006: Norme in materia ambientale
  • Legge Regionale n. 5 dell'1 giugno 2006: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 Dicembre n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci e disposizioni in materia ambientale); con particolare riferimento al CAPO II - art.5 "Titolarità di funzioni in materia ambientale";
  • Delibera Regionale n.1053 del 9 giugno 2003: Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (attuale D.Lgs. n. 152/2006);
  • Delibera Giunta Regionale n. 286 del 14 febbraio 2005: Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39 D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, oggi D.Lgs. n. 152/2006);
  • Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006: Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286;
  • Nota esplicativa delle modalità di applicazione della Del. G.R. n. 1860/2006 formulata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua (P.G. 23915 del 24/01/2008);
  • Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea di ATO 5 in data 23/05/2007.

 


 


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