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Cittadinanza italiana a stranieri coniugati con cittadini italiani

CITTADINANZA ITALIANA A STRANIERI CONIUGATI CON CITTADINI ITALIANI
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare può fare richiesta:
  • se residente in Italia, da almeno due anni dopo il matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • se residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Al momento del rilascio del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. In caso di esito positivo, il Comune di Residenza procederà alla notifica del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana. Il giorno dell'appuntamento sarà necessario portare con sé una marca da bollo da € 16,00.
Se si risiede all’estero, la domanda va presentata alla competente autorità diplomatico-consolare la quale, in caso di esito positivo, procederà alla notifica del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana.
Entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, occorre prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica presso il Comune di residenza o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero.
Dal giorno successivo al giuramento si acquisterà la cittadinanza italiana.

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pubblicato il 2013/12/09 16:25:00 GMT+2 ultima modifica 2023-10-11T12:51:44+02:00

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