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Dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita va resa senza la presenza di testimoni da:

  •  uno dei due genitori o da entrambi, nel caso di genitori uniti in matrimonio;
  • dalla sola madre che intende riconoscere il figlio, nel caso di genitori non uniti in matrimonio;
  • da entrambi i genitori che vogliano riconoscere il figlio, nel caso in cui non siano uniti in matrimonio.

 La denuncia va fatta:

entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita del bambino o di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori abbiano residenze diverse, la denuncia va presentata al Comune di residenza della madre.

Entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.

Documentazione necessaria:

  • attestazione di nascita compilata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
  • documento di indentità del/i dichiarante/i in corso di validità.

 La comunicazione dei dati necessari ai fini del rilascio del codice fiscale viene effettuata automaticamente da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile al Ministero delle Finanze, il quale provvederà a sua volta all’inoltro presso la residenza del neonato.

In caso di smarrimento è possibile chiedere copia del codice fiscale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di genitori stranieri è necessario, inoltre, registrare la nascita del bambino anche presso la competente autorità diplomatico-consolare ai fini del riconoscimento della cittadinanza straniera e del rilascio dei documenti stranieri.  

Modello richiesta dichiarazione di nascita genitori uniti in matrimonio (pdf, 34.0 KB)

Modello richiesta dichiarazione di nascita genitori non uniti in matrimonio (pdf, 34.8 KB)

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pubblicato il 2013/12/09 16:20:00 GMT+2 ultima modifica 2023-10-11T12:57:38+02:00

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