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Rilascio – rinnovo contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di persone invalide

Descrizione del servizio:
Il contrassegno è valido per 5 anni e rinnovabile. Viene rilasciato a:
  • persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
  • ciechi assoluti e invalidi con residuo visivo non superiore a 1/20.
Può essere rilasciato anche a tempo determinato, cioè per un periodo inferiore ai 5 anni, a persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a seguito di infortunio o di altre cause patologiche (la data di scadenza del contrassegno corrisponde a quella indicata nella certificazione sanitaria).
Il Contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha un valore su tutto il territorio europeo. Deve essere esposto sulla parte anteriore del veicolo al servizio dell’avente diritto, in maniera ben visibile dall’esterno.
Per accedere alle zone a traffico limitato, alle corsie preferenziali e in generale alle zone con controllo telematico degli accessi di specifiche città, è necessario informarsi presso gli uffici di Polizia Municipale delle stesse sugli adempimenti da eseguire per conseguire la relativa autorizzazione.
Requisiti del richiedente
  • residenza nel Comune di Calderara di Reno.
  • certificata incapacità di deambulazione o temporanea riduzione della capacità di deambulazione; cecità assoluta e invalidità con residuo non superiore a 1/20.
Modalità di richiesta
Per ottenere il rilascio del contrassegno invalidi è necessario presentare la domanda su apposito modulo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, allegando la certificazione medica e una fototessera recente dell’intestatario del contrassegno.
La documentazione che l’interessato può presentare è la seguente:
  • certificato rilasciato presso gli ambulatori di medicina legale presenti nelle varie sedi dell’AUSL;
  • certificato della visita per il riconoscimento dell’invalidità civile quando venga riconosciuta l’indennità di accompagnamento per “incapacità  a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”;
  • certificato della visita per il riconoscimento della L. 104/92 quando venga riconosciuto l’art. 3 comma 3 (cosiddetto handicap grave) e vi sia un SI’ sia sulla mobilità, sia sulla gravità della stessa o sia esplicitata la ridotta o impedita capacità motoria o deambulatoria;
  • per i non vedenti, il certificato della visita per il riconoscimento di cieco assoluto o di cieco con residuo visivo non superiore a 1/20;
  • modulo di richiesta compilato e firmato dall’interessato;
  • una fototessera recente dell’interessato
  • fotocopia della carta d’identità
  • marca da bollo per i titolari di contrassegno invalidi temporanei. Sono esenti dalla marca da bollo coloro che hanno ridotte capacità motorie permanenti ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642 art. 13 bis così modificata dall’art.33, comma 4, Lettera C della Legge 388/2000.
Modalità di erogazione
Il rilascio del contrassegno avviene in maniera immediata, previa presentazione della documentazione richiesta.
In seguito all’approvazione del D.P.R. 30/07/2012 n.151, i contrassegni di colore arancione, validi esclusivamente in Italia, devono essere sostituiti dai nuovi tagliandi di colore azzurro, conformi al modello europeo. La sostituzione può essere richiesta in qualsiasi momento dagli interessati in caso di imminenti viaggi in Europa, fermo restando che tutti i
contrassegni arancioni rimarranno validi fino al 15/09/2015.
Scadenza o validità
Il contrassegno ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. La scadenza corrisponde alla data del compleanno dell’intestatario.
Può essere anche rilasciato a tempo determinato, cioè per un periodo inferiore ai 5 anni, a persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a seguito di infortunio o di altre cause patologiche (la data di scadenza del contrassegno corrisponde a quella indicata nella certificazione sanitaria).
Il rinnovo dei contrassegni rilasciati a tempo determinato avviene con la presentazione di un ulteriore certificato rilasciato presso gli ambulatori di medicina legale presenti nelle varie sedi dell’AUSL che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
E’ obbligatoria la restituzione del tagliando al momento del rinnovo.
In caso di furto o smarrimento, è necessario presentare copia della denuncia rilasciata dalle autorità di Pubblica Sicurezza.
In caso di deterioramento o il leggibilità del contrassegno, occorre restituirlo allo sportello URP, per ottenere immediatamente il rilascio del duplicato.
In caso del decesso della persona titolare del contrassegno o in caso di contrassegno rilasciato a tempo determinato e non rinnovato, è fatto obbligo restituire il contrassegno presso gli sportelli dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Notizie utili
Per viaggiare all’estero al di fuori dell’Europea verificare le rispettive normative in materia di disabilità in base a convenzioni internazionali.
Normativa di riferimento
  • art. 188 D. Lgs. 30/04/1992 n. 285
  • art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 N. 495
  • art. 74 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196
  • Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1996 n. 503 (art. 11) – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
  • D.P.R. 30/07/2012 N. 151.

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pubblicato il 2013/12/19 13:30:00 GMT+2 ultima modifica 2015-07-28T12:50:00+02:00

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