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Nuove misure fino al 5 marzo: ecco le regole del Governo per spostamenti, attività, scuola

Il Decreto Legge e il Dpcm del 14 gennaio hanno spostato lo stato d'emergenza al 30 aprile. Spostamenti tra Regioni vietati fino al 15 febbraio, Emilia Romagna "arancione" fino al 31 gennaio

Il Decreto Legge e il Dpcm datati 14 gennaio hanno introdotto nuove disposizioni per il contenimento del contagio da Coronavirus. I provvedimenti, che spostano lo stato di emergenza al 30 aprile, contengono misure che sostituiscono quelle varate il 3 dicembre. Rimangono le prescrizioni principali, tra le quali quella della suddivisione del territorio nazionale in zone a seconda dell'evoluzione della situazione sanitaria in ciascuna regione: l'Emilia Romagna, secondo l'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza emessa nella serata del 15 dicembre, rimane in zona arancione.

Qui tutti i decreti e le ordinanze emessi sinora

Ecco le principali misure stabilite il 14 gennaio.

  • Lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è prorogato fino al 30 aprile 2021;
  • è prorogato fino al 30 aprile 2021 anche il termine entro il quale il Governo potrà adottare o reiterare le misure urgenti finalizzate alla prevenzione del contagio su tutto il territorio nazionale, in materia di spostamenti, attività economiche, produttive e sociali, eventi e manifestazioni con presenza di pubblico, attività didattiche, luoghi e occasioni di aggregazione;
  • è confermato fino al 15 febbraio 2021 il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano queste misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé senza limitazioni i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, se in area gialla, mentre solo all’interno dello stesso Comune, se in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una  area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo gli specifici protocolli in vigore. 
  • dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per le motivazioni sopra riportate;
  • è obbligatorio sull’intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esonerati dall’obbligo di mascherina i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità;
  • è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi; è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; anche l’igiene costante e accurata delle mani rimane una misura di protezione fondamentale;
  • può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici può avvenire soltanto rispettando il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi, ad aree gioco per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle apposite linee guida (Allegato 8 del decreto);
  • è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  • restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, o organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti a queste competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di sicurezza; al di fuori di tali casi, relativamente agli sport di contatto sono sospese anche l’attività sportiva dilettantistica di base e nelle scuole e l’attività formativa nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per i livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, con il divieto di utilizzare spogliatoi interni a questi circoli;
  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
  • sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  • è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle proprie abitazioni, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
  • nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni devono svolgersi in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
  • l’accesso ai luoghi di culto è consentito senza assembramenti e nel rispetto della distanza di almeno un metro;
  • le funzioni religiose con la partecipazione di persone sono consentite nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (Allegati da 1 a 7 del decreto in oggetto);
  • l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, è consentita dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e dei flussi di visitatori, sia garantita una modalità di fruizione tale da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, anche nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni di riferimento;
  • le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono adottare forme di didattica flessibile in modo da garantire dal 18 gennaio l’attività didattica in presenza almeno per il 50 per cento e fino al 75 per cento degli studenti iscritti;
  • resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori e per mantenere una relazione educativa per l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
  • l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
  • rimangono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • le Università devono predisporre in accordo con il Comitato Universitario Regionale di riferimento, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengano conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca (Allegato 18 del Decreto);
  • per gli accompagnatori dei pazienti è vietato rimanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso; l’accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali è consentito soltanto su autorizzazione della direzione sanitaria della struttura;
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, nel rispetto degli appositi protocolli regionali e dei criteri nazionali (Allegati 10 e 11 del decreto); nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18: il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che vi siano alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i bar e gli altri esercizi assimilabili senza la cucina e gli esercizi di vendita al dettaglio di bevande, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18;
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali e dei criteri nazionali (Allegato 10 del decreto);
  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%;
  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale negli spazi comuni, nel rispetto delle linee guida regionali e dei criteri nazionali (Allegato 10 del decreto);
  • gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi e possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, per la preparazione a competizioni sportive nazionali e internazionali; a partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo previa adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico, volte a evitare aggregazioni di persone e, in genere,  assembramenti;
  • i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida nazionali (Allegato 17 del decreto).

Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici vengono individuate:

  • in zona arancione le Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, cioè con Rt da 1 a 1,25, e con un livello di rischio almeno moderato, oppure che si collocano in uno scenario di tipo 1, Rt inferiore a 1, e con un livello di rischio alto;
  • in zona rossa le Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, cioè con Rt da 1,25 a 1,50, e con un livello di rischio almeno moderato.

Il Ministero della Salute classifica con apposite ordinanze le regioni italiane all’interno delle aree previste dal Dpcm del 14 gennaio 2021; tali ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del medesimo Dpcm. Nelle regioni classificate all’interno delle Zone Arancione e Rossa sono previste ulteriori misure di contenimento rispetto a quelle valide sull’intero territorio nazionale. L’ordinanza del Ministro della Salute del 15 dicembre 2021 ha confermato per l’Emilia-Romagna lo scenario di rischio corrispondente alla Zona Arancione: fino al 31 gennaio su tutto il territorio regionale saranno dunque in vigore le ulteriori misure restrittive disposte dal Dpcm del 14 gennaio 2021 per tale area di rischio in aggiunta a quelle già in vigore su tutto il territorio nazionale.

In particolare, nelle Regioni inserite all’interno della Zona Arancione saranno in vigore le seguenti ulteriori restrizioni, in aggiunta a quelle indicate sopra:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti alle medesime restrizioni negli spostamenti e nei casi di necessità sopra riportati;
  • è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i bar e gli altri esercizi assimilabili senza la cucina e gli esercizi di vendita al dettaglio di bevande, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18;
  • sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche, che possono continuare a fornire i loro servizi su prenotazione, e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure fondamentali di contenimento del contagio sopra elencate.

Nelle Regioni inserite all’interno della Zona Rossa saranno invece applicate le seguenti misure in aggiunta a quelle valide su tutto il territorio nazionale:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, ad eccezione degli spostamenti verso una sola abitazione privata all’interno del proprio Comune, indicati nel Decreto Legge del 14 gennaio 2021; sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti alle medesime restrizioni negli spostamenti e nei casi di necessità sopra riportati;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i bar e gli altri esercizi assimilabili senza la cucina e gli esercizi di vendita al dettaglio di bevande, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese; sono vietate anche l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte nei centri sportivi all’aperto; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
  • è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
  • i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
  • sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche, che possono continuare a fornire i loro servizi su prenotazione, e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure fondamentali di contenimento del contagio sopra elencate.

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pubblicato il 2021/01/16 17:34:00 GMT+1 ultima modifica 2021-01-16T17:35:32+01:00

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