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Fase 2: ecco tutte le misure a partire dal 4 maggio. Le domande frequenti

Cosa si può e non si può fare secondo il decreto del Governo. Riaprono i parchi, ancora vietati gli assembramenti, concesse le visite ai congiunti

Il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datato 26 aprile, detta le regole valide per l'intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio. I divieti ancora in essere, quelli che cadono, le nuove prescrizioni: è la cosiddetta Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, annunciata lo scorso 26 aprile, con una settimana di anticipo dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Qui (pdf, 5.8 MB) si può scaricare il DPCM con tutti gli allegati, qui (pdf, 122.9 KB) invece l'ordinanza della Regione Emilia Romagna datata 30 aprile, qui (pdf, 104.6 KB) quella del 6 maggio. In questa pagina del nostro sito si possono trovare tutti gli aggiornamenti su decreti e ordinanze dall'inizio dell'emergenza, in questa news tutte le notizie specificamente riguardanti il territorio di Calderara.
Autocertificazione
Ecco il nuovo modello dell' autodichiarazione (pdf, 780.0 KB) per gli spostamenti, datato 3 maggio e creato appositamente per la "fase 2". Nel sito del Ministero dell'Interno compare anche l'autocertificazione precedente (pdf, 640.1 KB), con le frasi non più valide barrate.

Autorizzazioni e divieti, ecco cosa cambia

Ecco, diviso per argomenti, uno schema su cosa si potrà e non si potrà fare, in particolare in Emilia-Romagna e quindi anche sul territorio di Calderara di Reno. 
In queste due sezioni una serie di risposte alle domande più frequenti:

  1. in questa pagina quelle fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
  2. in questa pagina quelle fornite dalla Regione Emilia-Romagna

SPOSTAMENTI
- Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati
- Vietato trasferirsi o spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
- Gli spostamenti per situazioni di necessità (come fare la spesa) sono consentiti in ambito regionale in forma individuale o insieme a persone conviventi 
- È consentito, in forma individuale o insieme a persone conviventi, spostarsi in ambito regionale per incontrare "congiunti", purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Il Governo ha chiarito che per "congiunti" si intendono i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)
- I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante
- Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus permane il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora
-Ogni tipo di spostamento deve essere giustificato con l'apposita autocertificazione.

Seconde case
- In Emilia-Romagna è consentito raggiungere seconde case, camper, roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene
- Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale
- È consentito ai proprietari portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi

MASCHERINE
- È obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza
- L’ordinanza regionale del 30 aprile rende obbligatorio l’uso della mascherina in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro
- Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
- Possono essere utilizzate mascherine di comunità, o mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
-Possono ripartire tutte le imprese del settore manifatturiero e quelle dell’edilizia e costruzioni, oltre al commercio all’ingrosso funzionali ai due comparti
- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del DPCM del 26 aprile
- Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile
-  Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione. Consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza
- In ambito provinciale è concesso l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per ricevere in magazzino beni e forniture

ATTIVITA' COMMERCIALI
- Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM del 26 aprile, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività
- Sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi
- Aperti le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
- Chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti
- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM del 26 aprile
- garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

MERCATI
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
- In Emilia-Romagna sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee

ATTIVITA' MOTORIA E SPORT 
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto 
- È consentito svolgere individualmente o insieme a persone conviventi attività sportiva o motoria all'aperto (come per esempio ciclismo, corsa, caccia, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione) rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
- È consentito per tali attività lo spostamento individuale o con le persone conviventi in ambito regionale
- L'accesso agli specchi d’acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali può avere luogo esclusivamente secondo specifiche modalità definite dalle singole amministrazioni comunali
- I minori o le persone non completamente autosufficienti possono svolgere le attività con un accompagnatore
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati 
- Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, sia per gli atleti di discipline sportive individuali che non individuali
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 
- L'attività sportiva è consentita all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture compreso l’utilizzo di spogliatoi, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti

EVENTI E MANIFESTAZIONI
- Rimangono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato

PARCHI, GIARDINI E ALTRI SPAZI PUBBLICI 
- Riaprono i parchi e i giardini pubblici, ma i sindaci potranno disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia possibile garantire il rispetto del divieto di assembramento o delle distanze di sicurezza di un metro
- Restano chiuse le aree gioco e le aree attrezzate 
- Aree di sgambamento cani: è consentito l'utilizzo a una sola persona per volta (fino a un massimo di 15 minuti in caso presenza di più utilizzatori, che attendono fuori dall'area il proprio turno)

ORTI
- È consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all’interno della propria provincia di residenza
- l'accesso agli orti è consentito a giornate alterne sulla base di disposizioni di utilizzo comunicate direttamente agli assegnatari. 

MUSEI E BIBLIOTECHE
- Sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura 
- Biblioteche: il provvedimento consente la riapertura per l'attività di prestito assicurando modalità idonee per evitare il contagio. La Biblioteca di Calderara di Reno rimane chiusa fino a nuova disposizione per consentire di riorganizzarne l'apertura (per il solo prestito) in modo sicuro.


CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza tra persone di almeno un metro
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose
- Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- I cimiteri saranno aperti nei giorni, orari e modalità che disporranno i sindaci in osservanza del DPCM del 26 Aprile 2020

CONCORSI
- Rimangono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza

NIDI, SCUOLE E UNIVERSITÀ
- Sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, corsi professionali, master ecc.
- Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate

ANIMALI
- In Emilia-Romagna è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale - toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale
- È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro

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pubblicato il 2020/04/27 11:09:00 GMT+2 ultima modifica 2020-10-16T11:14:12+02:00

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