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Lotta alla zanzara: tutte le regole in un'ordinanza del Sindaco

Le misure di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da zanzara tigre e comune

Dal primo maggio al 31 ottobre devono essere rispettate da privati e condomini alcune importanti misure contro la proliferazione della zanzara tigre e della zanzara comune. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco, che si rivolge a 

  • tutti coloro che dispongono di aree all'aperto in cui si possa raccogliere acqua;
  • amministratori di condominio;
  • conduttori di orti;
  • responsabili di cantieri;
  • chi dispone di capannoni industriali o artigianali;
  • chi gestisce depositi di copertoni;
  • che dispone di cassonetti per rifiuti;
  • chi dispone di bacini d'acqua; 
  • chi gestisce serre o vivai.

A questi soggetti si chiede particolare attenzione nella cura dei beni loro affidati, e si indicano inderogabili azioni da svolgere o evitare per mantenere i luoghi sani e al riparo da possibili infestazioni.

Le persone o associazioni interessate, qualora decidano di effettuare il trattamento adulticida per l'eliminazione della zanzara, dovranno:

  • Inviare l'Allegato 1 (vedi l'apposita sezione), ossia la comunicazione della disinfestazione, almeno 7 giorni prima alla Pec del Dipartimento di Sanità Pubblica.
  • Far affiggere con congruo anticipo (almeno 48 ore) alla ditta incaricata l'avviso relativo al trattamento.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a leggere attentamente le disposizioni contenute nell'ordinanza 18, ugualmente presente nella sezione Allegati.

Il Comune, con questa ordinanza, precisa anche alcune cose riguardo la lotta sistematica contro gli insetti, e nello specifico le zanzare: 

  • la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all’interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
  • la lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull’applicazione di metodi larvicidi;
  • l’intervento "adulticida" assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
  • l’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace.

Pertanto, spiega il provvedimento

"in presenza di casi sospetti o accertati di malattie virali trasmesse da insetti o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l’attività sia stata svolta dal Comune".

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ultima modifica 2021-05-04T10:55:19+01:00

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