Sezioni

Unioni civili

Descrizione del servizio:
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n.76 relativa alla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono presentare congiuntamente richiesta all’Ufficiale dello stato civile del Comune di loro scelta. 
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Diritto agli alimenti:
all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori:
il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile.

Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. A ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. La scelta non modifica la scheda anagrafica.

  • Diritto agli alimenti: all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
  • Diritti successori: il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
  • In caso di decesso: in caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
  • Scioglimento dell’unione civile: l’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

Requisiti del richiedente:
Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:

a) per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull’istanza non sia passata in giudicato;

c) tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Modalità di richiesta:
L'iter procedurale si divide in 2 fasi:

  • prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
  • seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile dopo 30 giorni dalla prima fase.

Processo verbale:
Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna  parte dovrà dichiarare:

  • Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
  • L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge;
  • Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

La costituzione dell’unione:
Le parti, dopo minimo 30 giorni dal processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Contestualmente le parti potranno:

  • rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni (in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale  sarà costituito dalla comunione dei beni).
  • scegliere un cognome comune, scelto fra  i  loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La scelta non modifica la scheda anagrafica.

Normativa di riferimento: Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118)  riguardante la “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“

Unione civile - Richiesta di costituzione

Le unioni civili si svolgono nelle sale e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei matrimoni e delle unioni civili (pdf, 139.5 KB).

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pubblicato il 2017/10/31 13:45:00 GMT+2 ultima modifica 2023-10-11T12:46:33+02:00

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