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COVID-19: le disposizioni contenute nella nuova ordinanza regionale

In Emilia-Romagna chiudono alle 18 e nel week end anche pasticcerie, rosticcerie, kebab, gelaterie e take away. Ecco il testo del provvedimento

Una nuova ordinanza regionale, emessa nel pomeriggio del 10 marzo, aggiunge altre restrizioni, valide solo nel territorio emiliano-romagnolo, a quelle contenute nel decreto del 9 marzo che ha reso l'Italia intera "zona arancione" e dunque protetta. Il provvedimento, firmato dal Presidente Stefano Bonaccini, rende più uniformi, ma solo nella nostra regione, le misure anti assembramento varate dal Governo per combattere la diffusione del Coronavirus. 

Queste, nel dettaglio, le nuove regole, in vigore dall'11 marzo al 3 aprile:

  • chiusura alle 18 non solo per bar e ristoranti, ma per tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere. Queste attività saranno chiuse nei festivi e prefestivi. Potranno comunque, nei giorni di apertura, consegnare cibo e bevande a domicilio, evitando i contatti personali;
  • queste disposizioni non riguardano invece servizi di ristorazione erogati all’interno di  alberghi, agriturismi, villaggi turistici, campeggi, ostelli e bed & breakfast per i clienti che vi soggiornano;
  • sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari.

     

Queste disposizioni si aggiungono a quelle, ugualmente valide sul territorio dell'Emilia-Romagna, analogamente varate domenica 8 marzo dal Presidente Bonaccini dopo l'uscita del DPCM che creava le prime zone rosse allargate. 

Eccole nel dettaglio. Fino al 3 aprile:

  • garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né deverispettare il periodo di quarantena; non esistono restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all'interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri, così come non esiste fra tutte le province dell’Emilia-Romagna;
  • sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili, ossia i centri diurni, e dei centri socio-occupazionali;
  • ai soggetti con sintomatologia di infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • nell'esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing) gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.

ALLEGATI

L'ordinanza regionale del 10 marzo (pdf, 199.3 KB)

L'ordinanza regionale dell' 8 marzo (pdf, 153.5 KB)

 

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pubblicato il 2020/03/09 11:13:00 GMT+2 ultima modifica 2020-03-10T22:59:13+02:00

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